Page 19 - Trasporto di animali vivi
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               C  DOCUMENTAZIONE PER IL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI
                   Claudio Romboli - Giandomenico Protospataro - Marcello Tordi

                   La tutela del benessere animale in generale, e, in particolare la protezione della salute degli
               animali durante il trasporto, è oggetto di disposizioni UE e nazionali che individuano nella fi liera del
               trasporto soggetti diversi aventi compiti e responsabilità:
               •  soggetti responsabili della provenienza degli animali, cui si richiede l’emissione di un docu-
                 mento di trasporto (v. § C5);
               •  autotrasportatore ovvero l’impresa che esegue professionalmente tale attività che deve essere
                 in possesso di una speciale autorizzazione (v. § C1);
               •  conducenti: coloro che provvedono materialmente all’esecuzione del trasporto e assumono,
                 di solito, anche il ruolo di guardiano; queste fi gure devono essere in possesso di una specifi ca
                 formazione (v. § C2);
               •  veicolo che deve essere munito di particolari attrezzature e che deve essere specifi camente
                 omologato, nel caso sia adibito al trasporto per lunghi viaggi (v. § C4).
               C1  AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI ANIMALI
                   La normativa dell’Unione europea e quella nazionale correlata (41) prevedono che, per eser-
               citare l’attività di autotrasporto di animali, in conto terzi e per conto proprio e indipendentemente
               dal numero e dalla tipologia dei veicoli a ciò adibiti, il trasportatore sia in possesso di una specifi ca
               autorizzazione. In Italia, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione del trasportatore è in-
               dividuata nel servizio veterinario ASL competente per territorio sulla sede legale del trasportatore
               o di abituale stazionamento del veicolo, utilizzato per il trasporto di animali (42).
                   L’autorizzazione è valida 5 anni e può essere rilasciata in funzione delle condizioni e dei
               requisiti seguenti:
               •  solo per l’eff ettuazione di brevi viaggi (inferiori a 8 ore) - Tipo 1 (v. § C6.1),
               • per tutti i tipi di trasporti (compresi lunghi viaggi) - Tipo 2 (v. § C6.2).
                   L’autorizzazione può essere limitata a talune specie di animali.

               C1.1  Autorizzazione al trasporto per trasporti effettuati a scopo economico

                     e rientranti nella defi nizione di “viaggio breve”
                   Le disposizioni dell’Unione europea (43) defi niscono che siano dotati di un’autorizzazione al
               trasporto (44):
               • tutti i trasportatori in conto terzi che trasportano animali con percorrenze che rientrano nella
                 defi nizione di “viaggio breve” senza alcun limite minimo di distanza;
               •  tutti i trasportatori per conto proprio che trasportano - a scopo economico - i propri animali con
                 percorrenze che rientrano nella defi nizione di “viaggio breve” su distanze superiori a 65 km.
                   L’autorizzazione, defi nita di “Tipo 1” (v. § C6.4), riguarda la persona fi sica o giuridica che eser-
               cita l’attività di autotrasportatore; non riguarda, invece, il veicolo.
                   Al fi ne di ottenere l’autorizzazione “Tipo 1”, il trasportatore dovrà inoltrare un’apposita domanda
               al servizio veterinario della ASL territorialmente competente in relazione alla propria sede legale.
                   La domanda, in bollo, dovrà essere formulata secondo il fac-simile riportato all’allegato A1
               all’Accordo Stato-regioni sancito in materia (v. § C6.1).
                   La domanda dovrà anche essere accompagnata da un’autocertifi cazione per ciascun veicolo
               del trasportatore, sotto forma di check-list, attestante il possesso dei requisiti di ogni veicolo.

                 (41) V. regolamento (CE) n. 1/2005 e DLG n. 151/2007.
                 (42) V. accordo 20.3.2008 n. 114/CSR sancito in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Governo, le regioni e le province
                   autonome di Trento e Bolzano concernente “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi”.
                 (43) V. art. 10 regolamento (CE) n. 1/2005.
                 (44) V. regolamento (CE) n. 1/2005, art. 10.


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