Page 16 - Trasporto di animali vivi
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B         Tutela del benessere degli animali durante il trasporto





























              Trasportabilità degli animali

              B1.1  Animali del tutto inidonei al trasporto
                 In questa defi nizione rientrano - con l’esclusione di quelli avviati direttamente verso cliniche o
              gabinetti veterinari o in provenienza dagli stessi (v. § A1.1) - tutti gli animali che corrispondono ad
              uno o più dei casi sottoelencati:
              •  animali che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza soff erenza o di camminare e
                muoversi senza aiuto;
              •  animali sedati, quando non riescono a stare in posizione eretta (23);
              •  animali che presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
                in queste fattispecie rientrano tutti gli animali che hanno fratture o altre patologie che impedi-
                scano loro di camminare e/o alzarsi in maniera autonoma e/o che provochino soff erenze non
                sopportabili durante il movimento e/o che possano essere fonte di infezione grave (24);
              •  femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto (25);
              •  femmine che hanno partorito durante la settimana precedente (26);

                (23) Gli animali sotto eff etto di sedativi, se non sotto controllo veterinario (in tali casi, infatti, ricorre l’esenzione dall’appli-
                  cazione del regolamento) (v. § A), non possono essere trasportati perché l’azione del sedativo non consente loro di
                  stare eretti con conseguente prostrazione e soff erenza.
                (24) In tali evenienze, oltre all’opportunità di avvalersi delle prestazioni di un veterinario e salvo che ci si trovi di fronte
                  a situazioni guaribili attraverso terapie veterinarie giudicate economicamente convenienti, le opportunità che sono
                  percorribili sono rappresentate da:
                  •  macellazione d’urgenza ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora vengano ritenuti idonei ad entrare
                    nella catena alimentare umana;
                  •  soppressione eutanasica da eseguire secondo le istruzioni defi nite dal Centro di Referenza Nazionale per il Be-
                    nessere Animale e successivo smaltimento delle carcasse - che escono così dalla fi liera alimentare umana - qua-
                    li sottoprodotto di origine animale secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 (v. § D).
                (25) La riserva non si applica alle femmine di equidi registrati (giumente) se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condi-
                  zioni durante il parto; il viaggio deve, comunque, essere sempre accompagnato da un guardiano.
                (26) Il periodo di gestazione medio per le principali specie di animali trasportate è il seguente (in giorni):
                   Specie                 Durata gestazione      90% del periodo di gestazione
                   Vacca                  284                    255
                   Bufala                 315                    283
                   Pecora                 150                    135


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