Page 12 - Trasporto di animali vivi
P. 12
A Protezione degli animali durante il trasporto
e le operazioni correlate
• si applicano ai trasporti di animali vertebrati vivi (cioè mammiferi, uccelli, rettili, anfi bi e
pesci) all’interno della UE, compresi quelli che si originano nei Paesi terzi e che entrano nel
territorio doganale della UE e quelli che ne escono perché diretti verso Paesi terzi. Le norme,
perciò, trovano applicazione anche in caso di trasporti eff ettuati esclusivamente in ambito na-
zionale. In particolare sono soggetti alla disciplina i trasporti a scopo economico:
- eseguiti in conto terzi su distanze inferiori a 65 km;
- su distanze superiori a 65 km ma rientranti nella defi nizione di “viaggio breve”;
- rientranti nella defi nizione di “lungo viaggio”;
• si applicano parzialmente nei trasporti:
- eff ettuati dagli allevatori con propri veicoli agricoli o propri veicoli;
- a scopo economico eseguiti in conto proprio su distanze inferiori a 65 km;
• non si applicano e sono pertanto esentati dal rispetto delle prescrizioni del regolamento
(CE) n. 1/2005 solo i trasporti eff ettuati:
- senza fi nalità di lucro,
- per soddisfare esigenze di cura dell’animale trasportato.
A1.1 Trasporti di animali per finalità non commerciali in regime di esenzione
assoluta
Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento UE tutti i trasporti di animali che:
• non sono in relazione con un’attività economica. A titolo puramente esemplifi cativo si richia-
mano:
- trasporti di animali da compagnia eff ettuati dai loro proprietari (v. § G);
- trasporti di cani da caccia eff ettuati in proprio dai rispettivi proprietari (3);
- trasporti di cavalli registrati eff ettuati in proprio dai rispettivi proprietari non solo per diporto
ma anche verso manifestazioni ippico sportive a carattere non professionale; ciò vale anche
qualora il veicolo utilizzato sia stato appositamente progettato e preparato allo scopo e pos-
sa trasportare più animali contemporaneamente (4);
• sono avviati direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari o in provenienza dagli stessi,
in base al parere di un veterinario e a condizione che sia presente idonea certifi cazione veteri-
naria di accompagnamento.
A1.2 Trasporti di animali in regime di parziale applicazione delle
disposizioni
Gli obblighi previsti sono graduali e diff erenziati in funzione del tipo di trasporto, della sua
durata e di specie e tipo di animali trasportati.
In funzione di questa diff erenziazione, alcuni trasporti benefi ciano di un regime semplifi cato.
Si tratta dei seguenti trasporti:
• trasporti effettuati dagli allevatori con propri veicoli:
- per spostamenti collegati a transumanza o pascolo, per i quali non sono previsti limiti di
tempo e/o di distanza;
- per spostamenti connessi ad altri motivi su distanze inferiori a 50 km dal punto di partenza
al punto di arrivo; in questa fattispecie si ricordano sia gli spostamenti per compravendita
e verso il macello, sia gli spostamenti fra diverse unità appartenenti alla stessa azienda
(3) L’esenzione è assoluta e opera in forza di quanto stabilito dall’art. 1, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio del 22.12.2004.
(4) Nel caso, però, del trasporto di equidi registrati eff ettuato in proprio e senza fi ni commerciali permane l’obbligatorietà
del soddisfacimento delle disposizioni sancite dal “Regolamento di Polizia Veterinaria”. In tale situazione, l’obbligo
di autorizzazione al trasporto richiesta da tale norma, può essere assolto mediante la presentazione di una “SCIA”
secondo il modello (Allegato H). Per una disamina approfondita del trasporto degli equidi v. circolari congiunte Mini-
stero dell’interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6.12.2018, prot. n. 330/A/9300/108/29, e n. 20379 e
15.10.2018, prot. n. 300/A/7812/18/108/29, e n. 16804.
10