Page 15 - Trasporto di animali vivi
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B TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI
DURANTE IL TRASPORTO
Claudio Romboli - Giandomenico Protospataro - Marcello Tordi
Le regole fondamentali per garantire il corretto trasporto degli animali sono stabiliti dalla nor-
ma di riferimento i cui principi fondamentali sono i seguenti:
• nessun animale può essere trasportato se non è idoneo al viaggio previsto;
• tutti gli animali devono essere trasportati:
- con veicoli tecnicamente idonei e in buono stato di manutenzione,
- in condizioni che non causino loro lesioni o soff erenze non necessarie.
Gli obblighi generali sopraindicati valgono per tutti i tipi di trasporto con fi nalità economiche
a partire, quindi, dai brevissimi viaggi eff ettuati dagli allevatori fi no ad arrivare ai trasporti interna-
zionali.
Condizioni per il trasporto degli animali
B1 TRASPORTABILITÀ DEGLI ANIMALI
I criteri con i quali un animale viene giudicato trasportabile si possono sinteticamente così
distinguere (22):
• animali del tutto inidonei al trasporto,
• animali idonei al trasporto in maniera condizionata,
• animali idonei al trasporto solo per brevi viaggi.
L’elenco delle situazioni di inidoneità totale o parziale al trasporto è da ritenersi tassativo con
la conseguenza che, nei casi non espressamente riferibili a quelli descritti nei paragrafi seguenti,
gli animali devono ritenersi idonei a viaggiare in maniera incondizionata.
(22) V. capo I dell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005.
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