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               A  PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO
                   E LE OPERAZIONI CORRELATE
                   Claudio Romboli - Giandomenico Protospataro - Marcello Tordi

                   Il trasporto degli animali è in gran parte disciplinato a livello UE, in particolare con il regola-
               mento (CE) n. 1/2005 (1) che fi ssa:
               •  criteri con i quali gli animali sono giudicati idonei al trasporto,
               •  criteri di idoneità dei veicoli per il trasporto di animali,
               •  condizioni di trasporto degli animali,
               •  condizioni e requisiti per la tracciabilità dei trasporti,
               •  competenze che devono essere possedute da chi accudisce gli animali durante il trasporto,
               mentre il regime sanzionatorio è disciplinato, ovviamente, da norme nazionali (2).
               A1  AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE
                   DEGLI ANIMALI
                   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e quelle nazionali relative alla protezione degli
               animali durante il trasporto stradale:

                 (1) Le norme che regolano il trasporto degli animali sono, in gran parte, di origine comunitaria:
                   •  regolamento (CE) n. 1/2005,
                   •  direttive 64/432/CEE e 93/119/CE,
                   •  regolamento n. 1255/97.
                    Il regolamento (CE) n. 1/2005 ha abrogato la direttiva 91/628/CEE “relativa alla protezione degli animali durante il
                   trasporto” che aveva dato vita al DLG n. 532/1992 che disciplinava la materia in ambito nazionale; questo elemento
                   conduce il regolamento a superare anche questa norma nazionale che viene a perdere così la sua effi  cacia.
                 (2) La disciplina nazionale è contenuta in:
                   •  DPR 8.2.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”, limitatamente alle disposizioni non superate da
                     norme UE,
                   •  DLG 25.7.2007 n. 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.
                     1/2005”.
                    Il concetto di protezione degli animali durante il trasporto è, almeno in Italia, un concetto che ha le sue radici già all’i-
                   nizio degli anni 50. Di ciò si trova segno tangibile nel DPR 8.2.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”. In-
                   fatti già all’epoca, quando equini e bovini erano ancora uno dei motori principali del trasporto su strada e gli sposta-
                   menti di animali in genere erano solitamente per brevi percorrenze tanto che sovente erano eff ettuati a piedi, alcuni
                   articoli del regolamento prevedevano che i mezzi destinati al trasporto degli animali dovevano:
                   •  essere idonei allo scopo;
                   •  non avere caratteristiche costruttive tali da provocare off esa agli animali trasportati;
                   •  essere sottoposti a manutenzione in modo tale da essere sempre nelle condizioni idonee alla loro destinazione d’uso;
                   •  avere pavimenti e pareti raccordati in modo da impedire la fuoriuscita di urine e feci;
                   •  assicurare idonea protezione dalle eventuali intemperie;
                   •  assicurare suffi ciente ventilazione agli animali trasportati in veicoli chiusi.

                    A garanzia del rispetto di questi requisiti il legislatore dell’epoca aveva disposto che l’attività di trasporto su strada
                   degli animali potesse avvenire solamente con mezzi autorizzati previa verifi ca da parte dell’autorità veterinaria.
                    Dopo tali disposizioni nulla è mutato per quasi 40 anni, fi no all’emanazione del DLG 30.12.1992 n. 532 “Attuazione
                   della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto” che ha introdotto molti dei nuovi
                   concetti che saranno ripresi e ampliati dalla normativa successiva. Il decreto legislativo n. 532/1992, purtroppo però,
                   non ha avuto un’applicazione uniforme a livello nazionale e la sua piena attuazione, in pratica, è stata riservata ai
                   trasporti internazionali.
                    Tale situazione, peraltro comune a molti Paesi europei, la necessità di rendere massima la sicurezza degli alimenti
                   ottenuti dagli animali trasportati verso i macelli e la spinta dell’opinione pubblica, sempre più sensibile ai problemi
                   connessi al benessere animale, hanno portato il legislatore europeo a una rifl essione sulla situazione esistente.
                    Il risultato di questa rifl essione è stata la convinzione circa la necessità di rivedere quanto stabilito in precedenza e,
                   tenendo conto degli errori del passato e delle nuove conoscenze scientifi che, riscrivere una norma avente valore di
                   legge il cui testo fosse direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
                    Il risultato pratico di questo lavoro lo troviamo nel regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22.12.2004 “sulla
                   protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifi ca le direttive 64/432/CEE e 93/119/
                   CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”.


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