Page 28 - Prontuario violazioni rifiuti e ambiente
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Responsabilità estesa del produttore di beni di consumo
                   Il DLG 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (1) la modifica dell’art. 178-bis e l’introduzione
                dell’art. 178-ter “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”.
                   Viene specificata quella che è la responsabilità estesa del produttore di beni, al fine di favorire e
                rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le misure che inclu-
              Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (TUA - Parte IV)
                dono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la suc-
                cessiva gestione dei rifiuti, fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore in materia
                di gestione degli imballaggi e di rifiuti di imballaggio (2).
                   La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità
                della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concer-
                nente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
            D      I regimi di responsabilità estesa sono previsti in maniera da assicurare:
                a)  una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica
                  della distribuzione dei prodotti;
                b)  idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla
                  responsabilità estesa del produttore;
                c)  meccanismi adeguati di autosorveglianza;
                d)  pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.

                Definizione di rifiuto
                   L’attuale  definizione  di  “rifiuto”  è  l’esito  dell’evoluzione  normativa  Unionale  che  ha  visto  il
                succeder si, nel tempo, di quattro direttive (75/442/CEE del 15.7.1975, successivamente la 2006/12/
                CE e la 2008/98/CE, infine la recente 2018/851). Quanto sopra a testimonianza di quanto la que-

                  (1)  Con l'art. 1, cc. 3 e 4.
                  (2)  Di cui alla Parte IV, Titolo II del DLG n. 152/2006.
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