Page 25 - ATP e trasporti alimentari
P. 25
G
G ESPERTI ATP E VIGILANZA SUGLI STESSI
(3335) Emanuele Biagetti
Per ogni singola carrozzeria conforme alla normativa tecnica contenuta nell’ac-
cordo ATP (194) viene rilasciato un attestato di conformità alle norme dell’accor-
do ATP (attestato ATP) (195) (v. § C1).
L’attestato deve essere rinnovato sottoponendo la carrozzeria alle prescritte ve-
rifi che (v. § C2), in base alle specifi che competenze (v. § C2.2) ed entro determi-
nati termini (v. § C2.3) presso:
• un esperto autorizzato,
• una stazione di prova.
La funzione degli esperti ATP è prevista dall’Accordo ATP (196), la cui attivazione
è tuttavia rimessa alla facoltà del singolo Stato. L’Italia ha deciso di far ricorso a questo
istituto e per eff ettuare le prove ai fi ni del rilascio delle nuove attestazioni ai veicoli in
circolazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale di esperti ATP (197).
La nomina di esperto ATP per i controlli delle proprietà isotermiche delle car-
rozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime
di temperatura controllata avviene a seguito della:
• dimostrazione dei requisiti professionali (titoli ed esami),
• disponibilità di locali di prova e specifi che attrezzature.
Un elenco aggiornato degli esperti è tenuto presso la DGMOT (v. § I1).
L’attività degli esperti ATP è soggetta a verifi ca iniziale dei requisiti e a specifi -
ca attività di vigilanza da parte della DGMOT.
G1 REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI ATP
Per essere nominati esperti ATP occorre dimostrare determinati requisiti pro-
fessionali composti di titoli ed esame. L’esame consiste in un colloquio davanti
ad apposita commissione fi nalizzato alla verifi ca della conoscenza degli argomenti
previsti da un dettagliato programma d’esame.
G1.1 Requisiti personali
I candidati per essere ammessi alla prova per la valutazione dell’idoneità ad
esperto devono essere in possesso dei seguenti requisiti (198):
(194) L’Accordo ATP è stato concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 "Accordo relativo ai trasporti inter-
nazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP) concluso
a Ginevra il 1° Settembre 1970" e ratifi cato dall’Italia con legge 2.5.1977 n. 264 "Ratifi ca ed esecu-
zione dell’accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali
da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970".
(195) Le disposizioni operative sono tratte in gran parte dalla circolare MCTC 18.12.1997 n. 137/97 che
ha riordinato e ridefi nito i compiti degli esperti ATP sulla base delle norme previste dalla legge
2.5.1977 n. 264 (Accordo ATP), dal suo regolamento di attuazione DPR 29.5.1979 n. 404, dal DM
28.2.1984 n. 1182 e DM 24.10.2007 (che ha abrogato il DM 28.2.1984 n. 1183). Tuttavia, la circo-
lare 2.8.2018, prot. n. 18911:
• ha abrogato le circolari n. 137/97 e n. 14/92;
• ha riordinato i compiti e le modalità operative degli esperti ATP;
• richiama espressamente l’Accordo ATP vigente (reperibile al seguente link https://www.unece.
org/trans/main/wp11/atp.html) e l’Handbook (Manuale utente reperibile al seguente link https://
www.unece.org/trans/main/wp11/atp_handbook.html).
(196) V. legge 2.5.1977 n. 264 di adesione all’Accordo ATP.
(197) V. art. 7 DM 28.2.1984 n. 1182, in analogia a quanto previsto al n. 29 dell’allegato 1, appendice 2,
dell’accordo ATP. La vigilanza sugli esperti, inizialmente prevista dall’art. 6 DM 28.2.1984 n. 1183,
abrogato e sostituito dal DM 24.10.2007, è ora prevista all’art. 7 del medesimo DM.
(198) V. DM 24.10.2007 come modifi cato dal DM 10.8.2009 e dal DM 29.12.2014. Secondo le norme
previgenti i requisiti professionali degli esperti erano composti di:
185