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               E     DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN REGIME
                     ATP

               E1  CARTA DI CIRCOLAZIONE
                   (1704) Alberto Vecchio Domanti • Emanuele Biagetti
                          Giandomenico Protospataro
                   I veicoli sono soggetti a doppia registrazione presso:
               •  Archivio Nazionale Veicoli istituito presso il DMS del Ministero delle infra-
                 strutture e dei trasporti, per il rilascio dei documenti di circolazione e cioè di:
                 -  carta di circolazione (v. § E1.1),
                 -  targa di immatricolazione;
               •  registro PRA per quanto concerne la registrazione degli atti relativi alla pro-
                 prietà, all’usufrutto e al leasing del veicolo.
                   Dal 1° gennaio 2020 i dati relativi alla proprietà e alla situazione giuridica dei
               veicoli sono annotati nella carta di circolazione che costituisce il documento unico
               di circolazione e di proprietà del veicolo (DU) (61). Dalla data di eff ettivo rilascio
               del DU, per tutti i veicoli iscritti o che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, moto-
               veicoli e rimorchi), pertanto, non viene più rilasciato il certifi cato di proprietà. Tale
               importante innovazione, tuttavia, per la complessità di fare interagire gli archivi Mo-
               torizzazione e quelli PRA è stato previsto che la riforma venga attuata per gradi. In
               ogni caso il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente, in basso a destra
               del 4° riquadro della prima pagina il numero di repertorio progressivo PRA, la data
               e il tipo di atto per la proprietà, l’eventuale sussistenza di vincoli o di gravami sul
               veicolo, il numero dei fogli che compongono il DU (v. § E2).
                   La carta di circolazione è il documento di cui devono essere muniti gli au-
               toveicoli, i motoveicoli, i rimorchi (62) nonché le macchine agricole e le macchine
               operatrici (63).


                 (61)  Il documento unico è stato istituito dal DLG 29.5.2017, n. 98 che aveva previsto l’inizio dell’opera-
                    tività al:
                    •  1° luglio 2018 (art. 1, c. 1, e art. 7, c. 1, DLG 29.5.2017, n. 98), termine prorogato poi al
                    •  1° gennaio 2019 dall’art. 1, c. 1140, legge 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità 2018) e ancora
                      prorogato al
                    •  1° gennaio 2020 dall’art. 1, c. 1135, lett. b), legge 30.12.2018 n. 145 - legge di bilancio 2019, ed
                      infi ne, il comma 4-bis dell’art. 1 del DLG 29.5.2017, n. 98, introdotto dall’art. 1, c. 687, della legge
                      27.12.2019 n. 160 di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 2020 e bilancio pluriennale per
                      il triennio 2020-2022, aveva previsto che entro il 31 ottobre 2020 doveva comunque essere com-
                      pletata la graduale attuazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico.
                     Il termine di completamento della graduale attuazione delle procedure telematiche per il rilascio
                    del documento unico è stato rinviato una prima volta al 31 marzo 2021 dalla legge 11.9.2020 n.
                    120 di conversione del DL 16.7.2020 n. 76 e successivamente al 30 settembre 2021 dal DL 1.4.
                    2021 n. 45, convertito nella legge 17.5.2021 n. 75 modifi cando progressivamente in tal senso l’art.
                    1, c. 4 bis, del DLG 29.5.2017 n. 98.
                (62)  Vedansi:
                    •  art. 93 CDS,
                    •  art. 94 CDS,
                    •  art. 245 regolamento CDS,
                    • DM 14.2.2000,
                    •  DD 2.11.1999 e DM 19.11.2014.
                    •  circolare 6.3.1996 n. 27/96,
                    •  circolare 12.11.1998, prot. n. L5132/60C4.
                 (63)  La carta di circolazione viene rilasciata per le macchine agricole soggette ad immatricolazione,
                    ovvero: trattrici, rimorchi e macchine operatrici agricole semoventi a due assi. Per le tipologie di
                    veicoli soggetti solo a registrazione è rilasciato un certifi cato di idoneità tecnica alla circolazione.


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