Page 17 - ATP e trasporti alimentari
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               D  ALLESTIMENTO VEICOLI IN REGIME ATP

               D1  ALLESTIMENTI VEICOLI IN GENERALE
                   (350) Emanuele Biagetti
                   L’allestimento di un veicolo consiste, di norma, nell’installazione di una car-
               rozzeria compresa la relativa sovrastruttura (pianale, cassone, furgone, carrozze-
               ria ribaltabile, carrozzeria scarrabile, ecc.) e le eventuali attrezzature (grù, sponda
               montacarichi, ecc.) su un autotelaio o telaio per rimorchio o semirimorchio di
               tipo omologato (veicolo incompleto).
                   Quasi sempre, l’allestimento viene eff ettuato da parte di ditte che non coincido-
               no con la ditta costruttrice del veicolo incompleto che, di norma, è di tipo omologato
               privo di carrozzeria.
                   L’allestimento deve essere eff ettuato a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
               prescrizioni previste dal costruttore del veicolo incompleto, delle prescrizioni gene-
               rali previste dalle norme UE e dal vigente CDS. In sede di approvazione del veicolo,
               deve essere acquisita specifi ca documentazione che attesti l’origine della carrozze-
               ria e/o delle attrezzature installate nonché, ove richiesto, specifi ca documentazio-
               ne e/o marcatura che attesti la rispondenza dei dispositivi alla direttiva macchine
               (marcatura CE).
                   L’approvazione dell’installazione compete agli uffi ci del DMS (Dipartimento per

               la mobilità sostenibile).
               D1.1  Procedura per l’allestimento dei veicoli
                   L’installazione delle carrozzerie e delle eventuali attrezzature (gru, sponde mon-
               tacarichi, ecc.) su autotelai o telai per rimorchio o semirimorchio omologati (veicolo
               incompleto) non implica, di norma, modifi che alla struttura portante vera e propria
               che, generalmente, è già per l’allestimento.
                   Nella maggior parte delle operazioni di allestimento:
               • il veicolo incompleto consiste in un autotelaio o telaio per rimorchio o semiri-
                 morchio (privo di carrozzeria) ed è munito di una dichiarazione di conformità ad
                 un tipo omologato rilasciata dalla casa costruttrice;
               • la carrozzeria (pianale, cassone, furgone, betoniera, cisterna, ecc.) è costruita
                 da ditte che generalmente non coincidono con il costruttore del veicolo incom-
                 pleto ed è munita di un certifi cato di origine e, qualora necessario (ad es. gru), di
                 marcatura CE che attesti la rispondenza alla direttiva macchine;
               • le attrezzature (gru, sponda, ecc.) sono costruite da ditte che non coincidono
                 con il costruttore del veicolo incompleto e sono munite di certifi cati di origine e,
                 qualora necessario (ad es. gru), di marcatura CE che attesti la rispondenza alla
                 direttiva macchine;
               • la  ditta di allestimento  provvede all’installazione della carrozzeria e/o delle
                 eventuali attrezzature sul veicolo incompleto e rilascia una dichiarazione di instal-
                 lazione; generalmente, la ditta di allestimento non coincide con la ditta costruttri-
                 ce del veicolo incompleto e può non coincidere nemmeno con la ditta costruttrice
                 della carrozzeria.
                   La dichiarazione di installazione rilasciata dalla ditta che eff ettuata l’allesti-
               mento del veicolo attesta l’esecuzione dei lavori:
               •  a perfetta regola d’arte,
               •  nel rispetto delle prescrizioni generali del costruttore del veicolo incompleto,
               •  nel rispetto delle norme della UE e del CDS.




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