Page 13 - ATP e trasporti alimentari
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               B  CARROZZERIE IN REGIME ATP

               B1 DISCIPLINA ATP (ACCORDO INTERNAZIONALE TRASPORTO DERRATE
                   DEPERIBILI)
                   (3332) Emanuele Biagetti
               B1.1  Carrozzerie in regime ATP
                   Le carrozzerie per il trasporto delle derrate deperibili in regime ATP (defi nite
               dall’accordo "mezzi speciali") devono essere:
               •  riconosciute idonee all’utilizzo,
               • classifi cate conformemente alla normativa tecnica ATP,
               •  installate su veicoli stradali (veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi) specifi ca-
                 mente approvati presso il competente UMC (v. § D2),
               • munite di attestato di conformità ATP (denominato attestato ATP) rilasciato dal
                 competente UMC (v. § C1.6), targhetta di identifi cazione (v. § B1.2.2) e sigle
                 di riconoscimento (v. § B1.2.1) applicate all’esterno della carrozzeria.
                   Le carrozzerie utilizzate per i suddetti trasporti possono essere isotermiche,
               refrigerate, frigorifere, calorifere, frigorifere e calorifere.
                   I veicoli muniti di carrozzerie per trasporto di merci a temperatura controllata
               possono essere adibiti al carico di tutte le tipologie di merci a condizione che ven-
               gano osservate le specifi che norme igienico-sanitarie previste caso per caso (8).
                   Si rammenta che l’accordo si applica anche a container e casse mobili non-
               ché nel caso di altri mezzi di trasporto come vagoni, cisterne, contenitori.
                   I mezzi di trasporto isotermici muniti di pareti non rigide entrati in servi-
               zio prima del 6.1.2018 possono continuare a essere utilizzati per il trasporto delle
               derrate deperibili della categoria appropriata fi no alla scadenza dell’attestazione di
               conformità che non può essere prorogata.
               B1.1.1 Classificazione delle carrozzerie

                   La carrozzeria, unitamente all’eventuale dispositivo termico di raff reddamento
               o riscaldamento, deve essere di tipo approvato e classifi cata conformemente alla
               normativa tecnica ATP che prevede i seguenti inquadramenti:
               • ISOTERMICA (I) - carrozzeria con pareti isolanti incluse le porte,
               • REFRIGERATA (R) - carrozzeria con sorgente di freddo in grado di mantenere
                 determinati livelli di temperatura all’interno della carrozzeria vuota in corrispon-
                 denza di una temperatura media esterna di + 30 °C,
               • FRIGORIFERA (F) - carrozzeria con gruppo frigorifero in grado di mantenere
                 determinati livelli di temperatura all’interno della carrozzeria vuota in corrispon-
                 denza di una temperatura media esterna di +30 °C,
               • CALORIFERA (C) - carrozzeria con dispositivo di riscaldamento in grado di man-
                 tenere determinati livelli di temperatura all’interno della carrozzeria vuota per al-
                 meno 12 ore in corrispondenza di determinate temperature esterne medie,
               •  FRIGORIFERA E CALORIFERA - carrozzeria con impianto individuale o collettivo
                 per più mezzi di trasporto per la produzione di freddo e di calore che consente di ab-
                 bassare la temperatura all’interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito
                 costantemente (o di innalzare la temperatura all’interno della carrozzeria vuota e di
                 mantenerla in seguito per almeno 12 ore senza aggiunta supplementare di calore).

                 (8)  V. circolare 12.10.2000, prot. n. 886/EF-AG, che tuttavia deve ritenersi superata a seguito della
                    cessazione del sistema autorizzatorio dal 1° luglio 2001 per eff etto di quanto previsto dall’art. 21
                    del DLG 22.12.2000 n. 395 e dal DL 3.7.2001 n. 256 convertito nella legge 20.8.2001 n. 334.


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