Page 10 - ATP e trasporti alimentari
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A Accordo ATP
• possono riconoscere la validità degli attestati di conformità rilasciati rispettando
le condizioni previste dall’accordo di un altro Paese non contraente.
L’Accordo consta complessivamente di tre allegati (e relative appendici)
modifi cati, da ultimo, a seguito dell’aggiornamento dell’accordo 2020 in vigore dal
6.6.2020 (4):
• nell’allegato 1 vengono defi niti:
- caratteristiche delle carrozzerie speciali per il trasporto delle derrate deperibili
e modalità di controllo della conformità prima della messa in esercizio, periodi-
camente e qualora l’autorità lo decida,
- disposizioni relative al controllo della conformità delle carrozzerie speciali (Ap-
pendice 1),
- metodi e procedure per la misurazione e il controllo dell’isotermia e dell’effi -
cienza dei dispositivi di raff reddamento e di riscaldamento delle carrozzerie
speciali (Appendice 2),
- modello dell’attestato di conformità (Appendice 3, A),
- caratteristiche della targhetta di conformità del mezzo di trasporto (Appendice
3, B),
- sigle di riconoscimento da applicare ai veicoli (Appendice 4);
• nell’allegato 2 vengono defi niti i criteri di scelta dell’attrezzatura e le condizioni
di temperatura da rispettare durante il trasporto di derrate surgelate e congelate,
le caratteristiche dell’apparato di registrazione per il controllo delle temperature
(4) V. Accordo ATP aggiornato alla versione 2020 in vigore dal 6.6.2020 che, sostanzialmente, ha mo-
difi cato l’allegato 1, Appendice 2 (Metodi e procedure per la misurazione ed il controllo dell’isoter-
mia e dell’effi cienza dei dispositivi di raff reddamento o di riscaldamento dei mezzi speciali per il
trasporto di derrate deperibili) e, in particolare:
• ha rettifi cato alcune formule del punto 1 (defi nizioni e disposizioni generali);
• ha integrato il punto 2 (isotermia dei mezzi di trasporto) con riferimento alle modalità operative
per la misurazione del coeffi ciente K per mezzi di trasporto diverse dalle cisterne destinate al
trasporto di liquidi alimentari e per mezzi di trasporto a cisterna per il trasporto di liquidi alimen-
tari nonché per tutti i mezzi di trasporto isotermici;
• ha integrato il punto 3 (effi cienza dei dispositivi termici dei mezzi di trasporto) con riferimento ai
criteri di accettazione per i mezzi di trasporto refrigeranti (ed, in particolare, ai dispositivi refri-
gerazione), alla procedura di prova per i mezzi di trasporto frigoriferi e per i mezzi di trasporto
caloriferi e alla modalità operativa di prova per i mezzi di trasporto frigoriferi e caloriferi;
• ha integrato il punto 4 (procedure per la misurazione della potenza frigorifera utile, di un gruppo
quando l’evaporatore non è ricoperto di brina) con riferimento alle modalità di prova e alla pro-
cedura per la prova di gruppi di refrigerazione in caso di cambio di frigorigeno;
• ha lievemente rettifi cato in alcuni punti il punto 5 (controllo dell’isotermia di un mezzo di traspor-
to in servizio);
• ha modifi cato il punto 6 (controllo dell’effi cienza dei dispositivi termici dei mezzi di trasporto in
servizio) con riferimento ai mezzi di trasporto frigoriferi; in particolare, sono ora previste prescri-
zioni per le prove dei mezzi con equipaggiamenti indipendenti (compresi quelli a scomparti mul-
tipli) e non indipendenti con gruppo frigorifero alimentato dal motore del veicolo; inoltre, sono
state stabilite le condizioni per la sostituzione del fl uido frigorigeno originale che richiede appo-
sita indicazione sulla targa del costruttore e la conservazione del verbale di prova originale sul
certifi cato di conformità ATP;
• ha lievemente rettifi cato il punto 7 (procedura per la misurazione della potenza dei gruppi frigo-
riferi multi-temperature meccanici e per il dimensionamento dei mezzi a scomparti multipli);
• ha integrato il punto 8 (verbali di prova) con modifi che che riguardano il contenuto dei verbali e
le eventuali date a partire dalle quali si applica la disposizione introdotta;
• ha aggiunto il punto 9 (procedura di misurazione della potenza dei gruppi a gas liquefatto e di-
mensionamento delle apparecchiature che utilizzano tali gruppi).
L’Accordo ATP aggiornato alla versione 2020 in vigore dal 6.6.2020 ha modifi cato anche l’allega-
to 1, Appendice 4 (sigle di riconoscimento da applicare ai mezzi di trasporto speciali) ed, in par-
ticolare, ha disciplinato la marcatura dei mezzi stradali a comparti multipli per mezzi fabbricati
dall’1.10.2020.
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