Page 9 - ATP e trasporti alimentari
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               A ACCORDO ATP
                   (3332) Emanuele Biagetti
                   Il trasporto delle derrate deperibili (deteriorabili) è disciplinato dall’Accordo sui
               trasporti internazionali delle derrate deperibili e sui mezzi speciali da usare
               per tali trasporti (ATP) concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.
                   L’accordo ATP (1):
               •  si applica al trasporto internazionale e al trasporto nazionale;
               • classifi ca le carrozzerie destinate al trasporto di derrate deperibili defi nendone i
                 requisiti e le caratteristiche;
               • individua le prove di conformità di cui dette carrozzerie devono essere munite;
               • stabilisce metodi e parametri di misurazione e controllo della conformità.
                   Tale disciplina individua inoltre:
               •  l’attrezzatura di cui debbono essere dotati i veicoli da adibire a siff atti trasporti,
               •  le modalità da rispettare nei trasporti stessi.
                   Le suddette carrozzerie e i relativi dispositivi termici utilizzati per i trasporti stra-

               dali sono soggetti ad approvazione presso i competenti uffi ci del Dipartimento dei
               trasporti terrestri e per il trasporto intermodale. L’applicazione delle carrozzerie e
               dei relativi dispositivi sui veicoli stradali determina la classifi cazione del veicolo (au-
               toveicolo, motoveicolo, rimorchio) quale "veicolo per trasporto specifi co" (2).
               A1  ACCORDO ATP PER IL TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI
                   L’Accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e sui mezzi
               speciali da usare per tali trasporti (ATP):
               •  è scaturito dall’esigenza di migliorare le condizioni di conservazione delle der-
                 rate deperibili nel corso del loro trasporto, in particolare nell’ambito degli scambi
                 internazionali;
               • defi nisce le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto delle derrate de-
                 nominandoli mezzi di trasporto "isotermici", "refrigeranti", "frigoriferi", "caloriferi"
                 e "frigoriferi e caloriferi".
                   I Paesi contraenti (3):
               •  controllano e verifi cano la conformità di tali mezzi alle norme dell’accordo;
               •  riconoscono la validità degli attestati di conformità rilasciati dall’autorità compe-
                 tente di un altro Paese contraente;


                 (1)  V. accordo 1° settembre 1970 "Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed
                    ai mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (A.T.P.) concluso a Ginevra il 1° Settembre 1970" e
                    ratifi cato dall’Italia con legge 2.5.1977, n. 264 "Ratifi ca ed esecuzione dell’accordo relativo ai tra-
                    sporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP),
                    con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970".
                     L’accordo ATP è stato successivamente aggiornato e nuovamente sottoposto a ratifi ca.
                     La parola francese "perissable" era stata tradotta inizialmente con il termine "deteriorabile" men-
                    tre nei successivi atti è stata preferita la traduzione più moderna di "deperibile", poi abitualmente
                    utilizzata nei documenti internazionali e ministeriali.
                 (2)  V. artt. 200, 203, 204 regolamento CDS.
                 (3)  I Paesi contraenti, al momento della pubblicazione dell’accordo ATP come emendato in data
                    6.1.2018, sono Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina,
                    Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Stati Uniti d’America, ex Re-
                    pubblica Yugoslava di Macedonia, Federazione Russa, Finlandia, Germania, Georgia, Grecia,
                    Spagna, Irlanda, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Mo-
                    naco, Montenegro, Norvegia, Uzbékistan, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldavia,
                    Romania, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Sve-
                    zia, Tajikistan, Tunisia, Ucraina, Ungheria, San Marino, Arabia Saudita.


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