Page 46 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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M Controllo dell’attività di guida
dei conducenti professionali
A questi controlli il conducente o il proprietario del veicolo non possono opporsi (741);
• contestare eventuali illeciti amministrativi nei confronti del conducente e/o dell’impresa da cui
dipende;
• chiedere all’impresa l’esibizione dei documenti e dei fogli di registrazione che è tenuta a conser-
vare (742).
M2 ALTRI ORGANI COMPETENTI
L’art. 8 della legge n. 727/1978 individua altri soggetti cui sono accordate specifi che competen-
ze in materia:
• funzionari delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) (743) cui spetta
in via esclusiva (cioè analoghe facoltà non sono riconosciute agli organi di polizia):
- accertamento della conformità dei tachigrafi alle norme europee (744);
- verifi ca della rispondenza alle disposizioni regolamentari delle apparecchiature metrologiche
delle offi cine dei montatori o dei centri tecnici autorizzati (745);
- controllo della regolarità delle operazioni metrologiche (montaggio, verifi ca, controllo) compiu-
te dalle offi cine o dai centri tecnici autorizzati;
• personale con funzioni ispettive degli uffi ci provinciali del lavoro, cui compete la facoltà di richiede-
re l’esibizione dei fogli di registrazione relativi ai viaggi eff ettuati nell’anno precedente (che devono
essere conservati dal datore di lavoro), per poterne controllare la regolare tenuta e verifi care il
rispetto delle disposizioni in materia (periodi di guida e riposo, contributi previdenziali, ecc.) (746).
Tale richiesta può essere rivolta al conducente e anche all’impresa da cui dipende (747).
zioni. Perciò, sia pure soltanto per le predette fi nalità, si consente all’operatore di polizia stradale l’accesso all’interno
del veicolo, la possibilità di verifi care cofano, motore e bagagliaio, nonché l’apertura e il controllo del tachigrafo. Inol-
tre, al fi ne di verifi care la presenza di manomissioni o alterazioni nel tachigrafo, è consentito anche eff ettuare opera-
zioni di smontaggio della plancia strumenti e di quant’altro necessario ad accertare eventuali illeciti.
(741) Se il conducente si rifi uta di mostrare quanto richiesto, impedisce l’accesso nel veicolo od oppone resistenza, salvo
che il fatto costituisca più grave reato (es. resistenza a PU), si applica la sanzione prevista dall’art. 192, c. 6, CDS;
in questo caso il controllo può essere eff ettuato coattivamente (provvedendo direttamente ad aprire il veicolo).
(742) Compete agli organi di polizia stradale la facoltà di richiedere l’esibizione dei fogli di registrazione relativi ai viaggi pre-
cedenti che l’impresa deve conservare per 1 anno [v. reg. (UE) n. 165/2014, art. 33]. A tali organi compete anche la
facoltà di richiedere l’esibizione delle attestazioni di avvenuta revisione biennale, regolarizzazione o controllo del tachi-
grafo da parte di un’offi cina autorizzata ai sensi dell’art. 180 CDS. Il possesso dei documenti richiesti, infatti, è imposto
dal Codice della strada per eff etto delle disposizioni dell’art. 179 CDS combinate alle norme comunitarie cui l’articolo
rinvia. La mancata esibizione entro il termine indicato, senza giustifi cato motivo, comporta perciò la sanzione ammini-
strativa prevista dall’art. 180, c. 8, CDS. Qualora, inoltre, si accerti che i fogli di registrazione non sono stati conservati
come prescritto, si applica anche la sanzione amministrativa prevista dall’art. 19 legge n. 727/1978 mentre, per i dati
scaricati dai tachigrafi digitali, è prevista la sanzione dell’art. 174, c. 14 CDS. Gli organi di polizia che accertano questa
violazione, ne danno inoltre comunicazione all’uffi cio del lavoro per quanto di sua competenza.
(743) La competenza era originariamente dell’uffi cio metrico provinciale. In seguito alla riforma del Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato è stata trasferita alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA). Con DI 31.10.2003 n. 361 (art. 4) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla Ca-
mera valdostana delle imprese e delle professioni è affi dato il compito di accertare:
• conformità dei tachigrafi , dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafi che ai rispettivi modelli omologati,
• rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle offi cine e dei montatori autorizzati alle disposizioni regola-
mentari e a quelle particolari fi ssate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione,
• regolarità delle operazioni metrologiche eff ettuate dalle offi cine e dai montatori in sede di montaggio, riparazione,
verifi cazione e controllo.
(744) L’accertamento a contenuto prevalentemente tecnico, cui la norma si riferisce, si può esplicare sia sul modello pre-
sentato per l’omologazione sia su qualsiasi apparecchio omologato in commercio. Ciò consente ai soggetti citati tutti
i poteri ispettivi previsti dalla vigente normativa in funzione del possibile illecito che può essere accertato (legge n.
689/1981 se illecito amministrativo o Codice di procedura penale se è ipotizzabile un reato).
(745) Il controllo in esame può essere eff ettuato sia al momento del rilascio dell’autorizzazione sia, successivamente, in qual-
siasi momento.
(746) La facoltà in esame concorre con l’analoga prerogativa degli organi di polizia.
(747) In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 561/2006 e n. 165/2014, gli ITL (Ispettorati
territoriali del lavoro) per le province autonome sono competenti non solo a eseguire i controlli nei locali delle impre-
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