Page 45 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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M CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DI GUIDA DEI CONDUCENTI
PROFESSIONALI
(5077) Giandomenico Protospataro
La legge individua i soggetti che possono compiere i controlli e gli accertamenti in materia di
periodi di guida dei conducenti, tachigrafi (analogici e digitali) e fogli di registrazione, distinguendo
tra controlli su strada e controlli presso le imprese.
Competenti a eff ettuare i controlli su strada sono gli organi di polizia stradale. Presso le impre-
se, invece, possono eff ettuare controlli gli uffi ci del Ministero del lavoro e le Camere di commercio.
La ripartizione della competenza in materia è articolata sulla base delle competenze istituzionali di
ciascun soggetto e delle fi nalità che ognuno persegue in tale attività.
L’attività di controllo sui tachigrafi digitali può essere compiuta in modo completo solo con
l’utilizzazione di una carta di controllo. Possono essere compiute ispezioni tecniche sul veicolo,
accedendo al dispositivo di controllo e rimuovendo i sigilli. Se ricorrono fondati motivi, inoltre, può
essere imposto al conducente di portare il veicolo presso un’offi cina autorizzata per eff ettuare
prove tecniche di funzionalità più accurate.
M1 COMPETENZE SPECIFICHE DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE
Tutti gli organi che svolgono servizio di polizia stradale indicati all’art. 12 CDS (739) hanno il
compito di vigilare sull’applicazione della normativa nazionale e UE. Questi organi hanno le se-
guenti facoltà:
• eff ettuare controlli su veicoli, tachigrafi installati a bordo e relativi fogli di registrazione al fi ne di
accertarne il perfetto funzionamento e il rispetto delle regole imposte dalla legge e dai relativi
regolamenti (salvo competenza esclusiva di altri enti) (740).
(739) Tale compito di vigilanza spetta a:
• Specialità polizia stradale della polizia di Stato (in via principale),
• Polizia di Stato,
• Arma dei carabinieri,
• Corpo della guardia di fi nanza,
• Polizia municipale, nell’ambito del territorio comunale (non solo centro abitato).
Gli appartenenti ai suddetti corpi o servizi hanno come unico limite quello del territorio del comune da cui dipendono.
Non esiste il limite del “servizio eff ettivo” con la conseguenza che i soggetti sopra elencati, possono espletare tutte
le funzioni di polizia stradale anche al di fuori di un servizio comandato e anche in “abiti civili o da diporto”. Il compito
di vigilanza spetta inoltre a:
• funzionari del Ministero dell’interno addetti ai servizi di polizia stradale,
• uffi ciali ed agenti del Corpo forestale dello Stato,
• uffi ciali, sottuffi ciali e agenti della polizia penitenziaria,
• sindaci nei comuni in cui non hanno sede gli uffi ci di polizia di Stato, Arma dei carabinieri o Guardia di fi nanza,
• guardie giurate nei comuni e nelle province (solo se in servizio e nell’ambito del territorio di competenza),
• appartenenti a corpi o servizi di polizia provinciale nell’ambito del territorio della provincia.
I servizi di accertamento e controllo sopra indicati possono essere eff ettuati anche da personale di UMC e ANAS.
Spetta inoltre a:
• personale degli uffi ci viabilità di regioni, province e comuni (per le strade di rispettiva proprietà e competenza),
• cantonieri (per i tratti di strada affi dati alla loro sorveglianza),
• personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nell’ambito
degli aeroporti civili).
(740) In passato molto si è discusso sulla legittimità o meno di un controllo su strada eff ettuato dagli organi di polizia di-
rettamente sul veicolo al fi ne di verifi care che il tachigrafo fosse correttamente installato e non manomesso. In par-
ticolare si sosteneva che gli organi sopra indicati non potessero compiere ispezioni sul veicolo se il conducente non
vi avesse preventivamente acconsentito, inquadrandosi le stesse nell’ambito delle perquisizioni. La problematica è
stata diversamente risolta dal Codice della strada. Infatti, sulla base di quanto stabilito dall’art. 192 CDS i funziona-
ri, gli uffi ciali e gli agenti in servizio di polizia stradale possono “procedere ad ispezioni del veicolo al fi ne di verifi ca-
re l’osservanza delle norme sulle caratteristiche e sull’equipaggiamento del veicolo medesimo ...”. Queste ispezioni
non sono classifi cabili come perquisizioni ma sono semplici controlli amministrativi; non richiedono perciò la redazio-
ne di apposito verbale e, soprattutto, non seguono le regole dettate del Codice di procedura penale per le perquisi-
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