Page 29 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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               F  TACHIGRAFO DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE
                   (295) Giandomenico Protospataro • Gianluca Rossi • Rudi Zucchelli

               F1  FUNZIONI DEL TACHIGRAFO DIGITALE
                   Il tachigrafo di tipo digitale (423) ha lo scopo di rilevare, memorizzare (nella sua memoria elet-
               tronica e nella carta tachigrafi ca inserita) (424), indicare, stampare (tramite stampante integrata) e
               trasmettere i dati relativi alle attività del conducente.
                   Il tachigrafo di tipo digitale svolge le seguenti funzioni (425):
               •  controllo dell’inserimento e dell’estrazione delle carte,






















               Inserimento della carta tachigrafica nel tachigrafo

               •  lettura dei dati del conducente riprodotti sulle carte tachigrafi che,







                (423) Il regolamento (CE) n. 2135/1998 ha introdotto questo nuovo tipo di tachigrafo destinato a sostituirsi gradualmente
                   a quello analogico. Il regolamento (CE) n. 1360/2002 ha fi ssato le caratteristiche del nuovo tachigrafo digitale i cui
                   requisiti per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo sono esposti nel reg. (UE) n. 165/2014, allegato IB, e
                   reg. (UE) 2016/799, allegato IC.
                (424) Questa operazione è eff ettuata in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
                   24.10.1995, relativa alla tutela delle persone fi siche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
                   circolazione di tali dati. Per questo motivo, l’accesso alla memoria dell’unità è consentita solo previa identifi cazione del
                   soggetto titolare della carta tachigrafi ca. Ogni conducente che utilizza il tachigrafo non può accedere ai dati degli altri
                   utilizzatori mentre questa prerogativa, con le opportune garanzie, è consentita agli organi di controllo dotati di speciali
                   carte in grado di leggere tutte le registrazioni presenti nel tachigrafo e nella carta tachigrafi ca del conducente.
                (425) V. reg. (UE) n. 165/2014, relativo al tachigrafo e alla direttiva 88/599/CEE. La norma, partendo dal presupposto che
                   la legislazione sociale comunitaria sui periodi di guida e riposo giornalieri e quelli totali nell’arco degli ultimi 28 gior-

                   ni (tale era il periodo da controllare a quella data), è spesso diffi cile da controllare, ha introdotto l’obbligo di sistemi
                   automatici di controllo. Per porre fi ne a possibili abusi sono stati introdotti nuovi tachigrafi  avanzati di controllo (con
                   memorizzazione elettronica delle informazioni e carta personale del conducente) volti a garantire che i dati registrati
                   siano disponibili, chiari, facilmente comprensibili, stampabili, affi  dabili e in grado di fornire una registrazione inconte-
                   stabile dell’attività svolta dal conducente negli ultimi giorni e dal veicolo in un periodo di parecchi mesi. La norma ha
                   previsto che tali tachigrafi  siano dotati di un sistema di memorizzazione e stampa dei dati riferiti a tutti i conducenti
                   che hanno guidato un veicolo e che ogni conducente, inoltre, sia dotato di una propria carta individuale sulla quale
                   sono memorizzati i dati relativi all’attività lavorativa svolta e ai veicoli condotti.


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