Page 14 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
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B PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI UE E SEE:
CONVERSIONE E CIRCOLAZIONE IN ITALIA
denza normale (2) in Italia può circolare munito della propria patente di
guida, senza richiederne la conversione in equipollente documento di
guida italiano, fi no alla data di scadenza della validità, da individuare
secondo precisi criteri.
Si applicano alle patenti rilasciate da Paesi UE o SEE tutte le di-
sposizioni e le norme di comportamento stabilite nel Codice della stra-
da nonché le sanzioni previste per i titolari di patente italiana (3). Per
violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente,
in luogo di tali provvedimenti è prevista la inibizione alla guida sul
territorio nazionale.
Un cenno alla c.d. Brexit che ha portato il Regno unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord fuori dalla UE dall’1.2.2020 con strascici
ancora in corso per quanto attiene le patenti (v. § C9.1).
B1 LIBERA CIRCOLAZIONE CON PATENTE RILASCIATA DA
STATO MEMBRO UE O SEE
Le patenti di guida rilasciate da uno Stato membro UE o SEE sono
a tutti gli eff etti riconosciute reciprocamente da tutti gli altri Stati
membri e, quindi, consentono la circolazione sul territorio nazionale
senza limitazioni temporali anche nel caso in cui il titolare abbia stabi-
lito la propria residenza in Italia. Per tali abilitazioni di guida, infatti, non
vi è obbligo di conversione (4) come, invece, è disposto per le patenti
rilasciate da Stati extra UE o extra SEE.
(2) L’art. 118 bis, inserito dal DLG 18.4.2011 n. 59 e modifi cato dalla legge 29.7.2015 n.
115, ha introdotto nel CDS il principio della “residenza normale”, assente nel nostro
ordinamento giuridico e non perfettamente corrispondente alla defi nizione di residen-
za prevista dall’art. 43, c. 2, CC, specifi cando che, ai fi ni del rilascio della patente di
guida e delle abilitazioni professionali, per residenza si intende la residenza normale
in Italia di cittadini di Stati membri UE o SEE.
In base a tale criterio, si considera residenza normale in Italia il luogo, sul territo-
rio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni
all’anno, per interessi personali e professionali o, se la persona non ha interessi pro-
fessionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo
in cui abita. Si considera altresì residenza normale il luogo, sul territorio nazionale,
in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato UE o SEE, ha i propri
interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente: tale condizione non è
necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una mis-
sione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica
il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il pos-
sesso della qualifi ca di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.
(3) V. art. 136 bis, c. 1, CDS.
(4) Non è più possibile la procedura di riconoscimento della patente di guida comuni-
taria, mediante emissione di un tagliando da applicare sulla patente medesima. Il
riconoscimento, che era utilizzato anche per attribuire un nuovo periodo di validità
alla patente comunitaria, trovava fondamento nell’art. 1, paragrafo 3, dell’abrogata di-
rettiva 91/439/CEE, che prevedeva la possibilità di iscrivere nella patente le menzioni
indispensabili alla gestione della medesima. La vigente direttiva 2006/126/CE non ri-
produce più tale previsione, pertanto è preclusa la possibilità di apporre un tagliando
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