Page 14 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
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B               PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI UE E SEE:
                                   CONVERSIONE E CIRCOLAZIONE IN ITALIA


            denza normale (2) in Italia può circolare munito della propria patente di
            guida, senza richiederne la conversione in equipollente documento di
            guida italiano, fi no alla data di scadenza della validità, da individuare
            secondo precisi criteri.
               Si applicano alle patenti rilasciate da Paesi UE o SEE tutte le di-
            sposizioni e le norme di comportamento stabilite nel Codice della stra-
            da nonché le sanzioni previste per i titolari di patente italiana (3). Per
            violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente,
            in luogo di tali provvedimenti è prevista la inibizione alla guida sul
            territorio nazionale.
               Un cenno alla c.d. Brexit che ha portato il Regno unito di Gran
            Bretagna e Irlanda del Nord fuori dalla UE dall’1.2.2020 con strascici
            ancora in corso per quanto attiene le patenti (v. § C9.1).
            B1    LIBERA CIRCOLAZIONE CON PATENTE RILASCIATA DA
                  STATO MEMBRO UE O SEE
               Le patenti di guida rilasciate da uno Stato membro UE o SEE sono
            a tutti gli eff etti  riconosciute reciprocamente da tutti gli altri Stati
            membri e, quindi, consentono la circolazione sul territorio nazionale
            senza limitazioni temporali anche nel caso in cui il titolare abbia stabi-
            lito la propria residenza in Italia. Per tali abilitazioni di guida, infatti, non
            vi è obbligo di conversione (4) come, invece, è disposto per le patenti
            rilasciate da Stati extra UE o extra SEE.

              (2)  L’art. 118 bis, inserito dal DLG 18.4.2011 n. 59 e modifi cato dalla legge 29.7.2015 n.
                 115, ha introdotto nel CDS il principio della “residenza normale”, assente nel nostro
                 ordinamento giuridico e non perfettamente corrispondente alla defi nizione di residen-
                 za prevista dall’art. 43, c. 2, CC, specifi cando che, ai fi ni del rilascio della patente di
                 guida e delle abilitazioni professionali, per residenza si intende la residenza normale
                 in Italia di cittadini di Stati membri UE o SEE.
                  In base a tale criterio, si considera residenza normale in Italia il luogo, sul territo-
                 rio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni
                 all’anno, per interessi personali e professionali o, se la persona non ha interessi pro-
                 fessionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo
                 in cui abita. Si considera altresì residenza normale il luogo, sul territorio nazionale,
                 in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato UE o SEE, ha i propri
                 interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente: tale condizione non è
                 necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una mis-

                 sione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica
                 il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il pos-
                 sesso della qualifi ca di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.
              (3)  V. art. 136 bis, c. 1, CDS.
              (4)  Non è più possibile la procedura di riconoscimento della patente di guida comuni-
                 taria, mediante emissione di un tagliando da applicare sulla patente medesima. Il
                 riconoscimento, che era utilizzato anche per attribuire un nuovo periodo di validità
                 alla patente comunitaria, trovava fondamento nell’art. 1, paragrafo 3, dell’abrogata di-
                 rettiva 91/439/CEE, che prevedeva la possibilità di iscrivere nella patente le menzioni
                 indispensabili alla gestione della medesima. La vigente direttiva 2006/126/CE non ri-
                 produce più tale previsione, pertanto è preclusa la possibilità di apporre un tagliando

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