Page 10 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
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A CONDUCENTI DI VEICOLI E DOCUMENTI DI GUIDA
• requisiti morali;
• conoscenza delle regole della circolazione stradale ed abilità alla
guida.
La riforma in vigore dal 19 gennaio 2013 ha ridisegnato la mappa
dei documenti di guida sia delle patenti vere e proprie (ben 15 sono
infatti le categorie di patente) sia dei documenti di guida professionali
(CQC).
Particolare attenzione merita la nuova patente AM che sostituisce
(in Italia) il CIGC (certifi cato di idoneità alla guida di ciclomotori). I CIGC
già rilasciati sono sottoposti alla medesima disciplina della nuova pa-
tente AM e saranno sostituiti con questa alla scadenza o in caso di
duplicato. Pertanto, a coloro che restano in possesso del CIGC, si ap-
plicano:
• raddoppio decurtazione punti neopatentati,
• revisione nei casi previsti dall’art. 128 CDS,
• sanzioni previste dall’art. 186 bis CDS,
• recidive patenti,
• sanzioni per circolazione con patente sospesa.
Rilevanti le implicazioni sanzionatorie che prevedono una discrimi-
nante fra sanzione penale e sanzione amministrativa. La guida senza
la prescritta patente confi gura:
• ipotesi penale (art. 116, c. 15 e 17), in caso di reiterazione bienna-
le, con applicazione di ammenda e fermo amministrativo del veico-
lo e confi sca (salvo che appartenga a persona estranea all’illecito)
qualora trattasi di patente:
- mai conseguita,
- revocata,
- non confermata a seguito visita o esame revisione, per mancan-
za requisiti,
- mancante per quel veicolo (salvo casistica amministrativa),
- estera (extra UE e SEE) scaduta di validità e residenza in Italia da
oltre un anno;
• ipotesi amministrativa (art. 116, c. 15 bis), con applicazione di
sanzione pecuniaria e sospensione della patente posseduta quan-
do la patente richiesta per la guida del veicolo è di categoria diversa
da quella posseduta ma appartenente allo stesso “gruppo” (così, ad
es. con patente B1 guida di veicolo di cat. B).
Sono introdotte sanzioni per violazione dei codici armonizzati rela-
tivi a:
• modifiche del veicolo (art. 125, cc. 3 e 5): sanzione amministrativa
e sospensione patente,
• conducente (art. 125, c. 3 bis): sanzione amministrativa,
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