Page 13 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
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              B  PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI UE
                   E SEE: CONVERSIONE E CIRCOLAZIONE IN
                   ITALIA
                   (432) Giandomenico Protospataro - Felice Goff redo

                 Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri UE o SEE sono
              equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane anche se rila-
              sciate su modelli non conformi a quello introdotto dalle norme UE; per
              agevolare la libera circolazione di cittadini sul territorio degli Stati mem-
              bri, la Commissione ha emanato apposita decisione che fi ssa l’equi-
              pollenza fra le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell’adozio-
              ne del modello unionale e quelle previste da quest’ultimo (1).
                 Pertanto, il titolare di una patente di guida in corso di validità, rila-
              sciata da uno Stato membro UE o SEE, che abbia acquisito la resi-



                (1)  V. art. 136 bis CDS, inserito dal DLG 18.4.2011 n. 59. Prima delle modifi che apportate
                   dal DLG n. 59/2011, l’art. 136 CDS, in analogia con l’art. 98 bis del Codice del 1959,
                   aveva conservato nella rubrica il termine “conversione” riferito anche alle patenti rila-
                   sciate da Stati appartenenti all’Unione europea (più esattamente, la rubrica dell’art.
                   136 conteneva la dizione “Stati della comunità europea”, poiché solo in seguito al
                   trattato di Maastricht, con decorrenza dall’1.11.1993, la comunità si è trasformata in
                   Unione europea): si trattava in realtà di una dizione impropria poiché le patenti comu-
                   nitarie sono sottratte all’applicazione delle disposizioni sulla conversione, riservate ai
                   documenti di guida rilasciati da Stati extra UE ed extra SEE, essendo state equipara-
                   te ai corrispondenti documenti di guida italiani sulla base del reciproco riconoscimen-
                   to da parte degli Stati membri. Tale principio si estende anche alle patenti rilasciate
                   prima dell’attuazione della direttiva 91/439/CEE. La questione dell’armonizzazione
                   tra le patenti rilasciate negli Stati membri anteriormente all’attuazione di tale direttiva
                   e le categorie previste nell’art. 3 della direttiva stessa è stata risolta dalla decisione
                   della Commissione 2000/275/CE del 21.3.2000, più volte modifi cata e poi abrogata e
                   sostituita dalla decisione della Commissione 2008/766/CE del 25.8.2008, che riporta
                   in allegato le tabelle di equipollenza relative ai vecchi modelli di patente rilasciati negli
                   Stati membri dell’Unione europea, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia: que-
                   sti ultimi sono i tre degli attuali quattro Stati membri dell’EFTA (European Free Trade
                   Association) che hanno aderito allo Spazio economico europeo (SEE), stabilito col
                   trattato di Porto del 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994, al fi ne di istituire una
                   zona di libero scambio tra i paesi dell’EFTA che vi aderiscono e l’Unione europea.
                   Con circolare MIT 18.12.1997 n. 136/97, è stato precisato che per gli Stati facenti
                   parte dell’EFTA non è necessaria la stipula di uno specifi co accordo di reciprocità.
                    Per le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri UE e SEE non trova pertanto
                   applicazione l’art. 136 CDS, compreso il regime sanzionatorio, che nel nuovo testo
                   introdotto dal DLG 18.4.2011 n. 59 è ora esclusivamente dedicato alla conversione
                   delle patenti di guida rilasciate dagli Stati extra UE ed extra SEE. Anteriormente alle
                   modifi che apportate dal DLG n. 59/2011, la circolare MIT 28.5.1999, n. 31/99 aveva
                   già ribadito che non era possibile applicare la sanzione prevista dall’art. 136, comma
                   7 ai cittadini comunitari che, avendo acquisito la residenza in Italia da oltre un anno,
                   non avessero chiesto né la conversione né il riconoscimento della patente, avendo
                   essi il diritto di utilizzare il proprio documento di guida per circolare in Italia senza limiti
                   temporali, purché fosse in corso di validità.


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