Page 18 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
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PATENTI DI GUIDA EXTRA UE/SEE:
C CONVERSIONE E CIRCOLAZIONE IN ITALIA
• esista specifi co accordo bilaterale tra Italia e Stato estero;
• la patente estera sia in corso di validità;
• il titolare abbia acquisito residenza anagrafi ca in Italia;
• la patente estera sia stata conseguita prima dell’acquisizione della
residenza in Italia;
• il titolare sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali.
Se i conducenti in possesso di patente rilasciata da Stati extra UE
o extra SEE, commettono violazioni che prevedono:
• sospensione della patente: in luogo di tale provvedimento è com-
minata l’inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo
corrispondente;
• revoca della patente: al posto di tale provvedimento è comminata
l’inibizione alla guida sul territorio nazionale per due anni (tre anni se
trattasi di guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti).
C1 GUIDA IN ITALIA CON PATENTE EXTRA UE / SEE
DA PARTE DI NON RESIDENTE
La circolazione in Italia con una patente extra UE o extra SEE da
parte di persona non residente sul territorio nazionale è ammessa,
senza limitazioni temporali, alle condizioni previste dalle convenzioni
internazionali a cui l’Italia ha aderito (59). Deve essere perciò ricono-
sciuta la piena effi cacia e validità della patente rilasciata dallo Stato da
cui il conducente proviene. Tuttavia, conformemente alle disposizioni
delle predette convenzioni:
• se la patente nazionale di cui il conducente è munito è conforme al
modello previsto dalle convenzioni internazionali (60), egli può circo-
il documento nel periodo in cui il titolare era già residente in Italia, purché conseguite
quando il conducente era ancora residente nello Stato di rilascio del documento.
(59) A seguito delle modifi che agli artt. 135 e 136 CDS apportate dal DLG n. 59/2011 è
stata revisionata completamente la disciplina delle patenti rilasciate da Paesi ex-
tra UE o extra SEE. La norma dell’art. 135 CDS recepisce la sostanza della leg-
ge 19.5.1952 n. 1049, che rende esecutiva in Italia la convenzione di Ginevra del
19.9.1949 in materia di circolazione internazionale stradale e le successive conven-
zioni, con annessi, fi rmate a Vienna l’8.11.1968, sulla circolazione e sulla segnaletica
stradale, e adesione agli accordi europei, con annessi, fi rmati a Ginevra l’1.5.1971,
sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e al protocollo, con annessi, fi rmato a
Ginevra l’1.3.1973, sui segnali stradali e loro esecuzione autorizzati alla ratifi ca con
legge 5.7.1995 n. 308.
(60) L’art. 135, c. 1, CDS, prevede che, fermo restando quanto previsto in convenzioni
internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio
nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non
siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente,
abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione uffi ciale in lingua italiana
della predetta patente. L’espressa riserva e rinvio alla disciplina delle convenzioni
internazionali (convenzione di Ginevra del 1949 ovvero convenzione di Vienna del
1968, che disciplinano anche il tema dei documenti necessari per la guida in circola-
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