Page 17 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
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              C  PATENTI DI GUIDA EXTRA UE/SEE:
                   CONVERSIONE E CIRCOLAZIONE IN ITALIA
                   (433) Felice Goff redo - Giandomenico Protospataro

                 I titolari di patenti di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
              all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) pos-
              sono guidare in Italia veicoli previsti nella patente posseduta a condi-
              zione che (56):
              •  non siano residenti in Italia da oltre un anno;
              •  siano in possesso di patente nazionale, conforme per contenuto
                e caratteristiche alle convenzioni internazionali a cui l’Italia abbia
                aderito, ovvero, se la patente nazionale non è conforme alle pre-
                dette convenzioni, abbiano, unitamente alla patente nazionale (57),
                una patente internazionale o un permesso internazionale in corso
                validità, ovvero, in alternativa, la traduzione uffi ciale in lingua italiana

                della predetta patente.
                 I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenen-
              te all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE)
              possono convertire la propria patente in patente italiana a condizione
              che (58):


                (56)  V. art. 135 CDS.
                (57)  È legittima la guida senza permesso internazionale o traduzione italiana se la paten-
                   te è conforme all’allegato 6 della convenzione di Vienna del 1968. Le sue disposizioni
                   prevalgono infatti sull’art. 135, c. 1, CDS che invece prevede il possesso di entrambi
                   i documenti (v. circolare Ministero interno 7.4.2014, prot. n. 300/A/2591/14/111/84/1).
                   Si possono ritenere conformi al suddetto allegato 6 tutte le patenti che presentano
                   la numerazione delle voci (nome, cognome, ecc.), foto, classifi cazione e ripartizione
                   in categorie analoga a quella presente nelle patenti italiane, sia nel formato di tipo
                   cartaceo, sia nel vigente modello in formato card.
                (58)  V. art. 136 CDS. Presupposto per la conversione di una patente di guida rilasciata da
                   uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo è
                   che il richiedente ne sia titolare prima dell’acquisizione della residenza anagrafi ca in
                   Italia (v. circolare MIT 3.12.1996, prot. n. 6992/4639). Parimenti non è consentita la
                   conversione di patente di categoria superiore rilasciata da Stato non appartenente
                   a UE o SEE, presentata da un conducente già in possesso di patente italiana, qua-
                   lora questi abbia conservato la residenza in Italia in modo continuativo: l’estensione
                   alla categoria superiore è in questo caso ottenibile solo per esame (v. circolare MIT
                   27.9.1996 n. 125/96).
                    Con circolare MIT 4.1.2000, prot. n. A1/2000/MOT, è stato disciplinato il caso del
                   conducente, già titolare di patente di guida italiana, che si è trasferito in uno Stato
                   extracomunitario dove ha ottenuto la conversione del documento di guida italiano
                   (anche se le patenti rilasciate in quello Stato non vengono riconosciute in Italia ai fi ni
                   della conversione, in assenza di specifi co accordo) e, rientrato in Italia, in possesso
                   pertanto di patente estera non convertibile, ne richieda la conversione in patente
                   italiana.
                    Con circolare MIT 22.1.2004, prot. n. 4870/M341, è stato chiarito che è possibile con-
                   vertire le patenti extracomunitarie, duplicate o rinnovate nello Stato che ha emesso


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