Page 21 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
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              D  DOCUMENTI DI GUIDA NELLE
                   CONVENZIONI INTERNAZIONALI
                   (461) Giandomenico Protospataro - Francesco R. M. Pastore

                 La circolazione internazionale dei veicoli è regolata, per i Paesi che
              vi hanno aderito, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali.
                 A differenza degli ordinamenti interni, le norme internazionali sulla

              circolazione stradale non si rivolgono ai singoli, ma agli Stati. Le con-
              venzioni contengono precetti che rappresentano vere e proprie linee
              guida rivolte agli Stati contraenti, cui incombe l’obbligo di recepirle nel-
              le norme nazionali o quantomeno di adeguare queste ultime in manie-
              ra compatibile.
                 Le norme internazionali sulla circolazione dei veicoli, sono tuttavia
              per alcuni aspetti atipiche in quanto, pur essendo rivolte agli Stati e
              pur non prevedendo ovviamente sanzioni specifi che per i singoli, han-
              no tuttavia natura cogente, anche per questi ultimi, poiché l’inosser-
              vanza del precetto internazionale consente agli Stati contraenti di non
              ammettere alla circolazione sul proprio territorio i conducenti che non
              siano in possesso di abilitazioni alla guida conformi alle disposizioni
              internazionali (149).
                 Le patenti di guida rilasciate da altri Stati (150), conformi al modello
              previsto dalle convenzioni stesse, devono essere riconosciute come
              valide per la conduzione dei veicoli nel territorio degli altri Stati contra-
              enti. Se la patente nazionale non è conforme al modello previsto dalle
              convenzioni occorre munirsi della patente internazionale.
                 Per le patenti rilasciate da Paesi UE, pur essendo ancora vigenti
              formalmente le previsioni delle convenzioni internazionali, vale il prin-
              cipio, sancito dalla normativa comunitaria, del reciproco e totale rico-
              noscimento, senza limitazione alcuna (v. § B).

              D1    PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA
                 La convenzione di Vienna del 1968 (151) sancisce poi il principio
              di “territorialità” delle patenti di guida (152) e precisa che è data facoltà
               (149)  Tutto ciò quando le irregolarità vengano accertate alla frontiera, al momento cioè in
                   cui i veicoli in circolazione internazionale si accingono a entrare nel territorio di una
                   parte contraente.
               (150)  In alcuni casi è possibile verifi care alcuni dati delle patenti di guida estere attraverso
                   siti internet delle rispettive nazioni.
               (151)  V. art. 41 comma 6 alle lettere a) e b) della convenzione.
               (152)  Detto principio di territorialità è codifi cato nell’art. 136 CDS, che obbliga i cittadini
                   stranieri che abbiano stabilito la propria residenza sul territorio dello Stato, a con-
                   vertire la propria patente di guida con una italiana, entro un anno dall’acquisizione
                   della residenza. Ciò ovviamente ove la possibilità di conversione sia prevista. In caso


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