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Pagamento in misura ridotta di sanzioni pecuniarie al CDS



                  ste; salvo i casi in cui non sia consentito (v. § D2), il procedimento di applicazione della sanzione
                  amministrativa può concludersi già in questa fase, mediante il pagamento in misura ridotta (1457)
                  che estingue la pretesa punitiva della pubblica amministrazione (1458).
                        L’avvenuto pagamento in misura ridotta comporta tacita acquiescenza della contestazione

                    (1457)  Si occupa della materia l’art. 202 CDS, che riproduce quella dell’art. 138 Codice abrogato, con l’importante inno-
                       vazione dell’eliminazione del pagamento direttamente nelle mani dell’accertatore. Disposizione collegata, è quella
                       dell’art. 207 CDS, relativa alla particolare procedura di estinzione prevista per i conducenti di veicoli stranieri.
                    (1458)  In alternativa, il trasgressore può non accettare il contesto e ricorrere al prefetto o al giudice di pace. Non è, tutta-
                       via, ammesso il ricorso al prefetto o al giudice di pace quando sia avvenuto il pagamento in misura ridotta (v. § C2
                       e § C3).
                        Sull’argomento è intervenuta più volte anche la Corte costituzionale, per valutare la legittimità costituzionale
                       dell’alternatività del pagamento rispetto all’esperimento dei rimedi amministrativi o giurisdizionali. Con ordinanza
                       20.2.2007 n. 46 la Corte costituzionale conferma (v. ordinanza n. 48/2005) l’inammissibilità del ricorso al giudice
                       di pace qualora sia stato eff ettuato il pagamento in misura ridotta. Questo infatti è un benefi cio “off erto al contrav-
                       ventore in funzione defl attiva dei procedimenti contenziosi, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline
                       processuali”. Né può indurre a conclusioni diverse l’osservazione secondo cui il pagamento in misura ridotta po-
                       trebbe non costituire acquiescenza al verbale di contestazione, potendo essere diretto esclusivamente a impedire

                       che detto verbale acquisti effi cacia di titolo esecutivo. Infatti, nel caso di pagamento in misura ridotta, l’interessato
                       manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all’accertamento della responsabilità per le violazioni con-
                       testate (v. anche Cassazione n. 3735/2004 e n. 2862/2005). Con l’ordinanza n. 468/2005 la Corte ha tra l’altro af-
                       fermato che la scelta tra pagare in misura ridotta e impugnare invece il verbale costituisce il risultato “di una libera
                       determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta”, in quanto, “qualora opti per l’eser-
                       cizio del diritto di azione, non per questo è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione
                       pecuniaria”.
              D1        L’avvenuto pagamento in misura ridotta prima della presentazione del ricorso, comporta tacita acquiescenza della
                       contestazione contenuta nel verbale di accertamento e, quindi, esclude la possibilità di ricorso in qualsivoglia for-
                       ma o sede. A nulla vale, per giustifi care diversamente questo atteggiamento, che il trasgressore abbia rinunciato
                       a proporre il possibile ricorso perché non riteneva il rimedio conveniente, oppure perché, anche a fronte di una
                       manifesta illegittimità del verbale, riteneva il ricorso incerto negli esiti ovvero, infi ne, perché, erroneamente, ritene-
                       va il provvedimento esente da vizi. Anche riconoscendo una situazione di manifesta illegittimità del verbale, dopo
                       il pagamento in misura ridotta, non sembra neanche percorribile l’esperimento di un’azione civile per ottenere la
                       ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 CC (Cass. civ., sez. II, n. 2667/1993). Infatti, per verifi care se sia ac-
                       coglibile la domanda di restituzione della somma versata a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione am-
                       ministrativa perché non dovuta, occorrerebbe accertare che detto pagamento venne eff ettuato in assenza di una
                       valida causa che lo giustifi casse. Tale accertamento, diretto all’eventuale dichiarazione di nullità o inesistenza del
                       verbale di accertamento della violazione o ad accertare un vizio di procedura dello stesso, comporta, infatti, un’in-
                       dagine di merito che, a prescindere da ogni disquisizione circa forma e tempi da osservare per la sua esperibilità
                       o circa l’autorità competente a svolgerla, per quanto detto, è preclusa dall’intervenuta acquiescenza conseguente
                       al pagamento della sanzione. Ove infatti si ammettesse la facoltà di una tale indagine in questa sede, si verrebbe
                       in sostanza a riconoscere all’attore la possibilità di proporre un’impugnazione ormai preclusa e alla quale egli, con
                       il pagamento in misura ridotta, aveva implicitamente rinunciato con forme e in tempi, che pure sono esattamente
                       stabiliti, diversi da quelli previsti dalla legislazione vigente.
                        Diverso è il punto di vista del GDP di Castellammare di Stabia (sentenza 14.6.2006) per il quale ove si riconosca
                       l’annullabilità di un verbale, pur senza poterne chiedere l’annullamento per decorrenza dei termini, è possibile in-
                       traprendere un’azione risarcitoria, perlomeno relativamente al depauperamento patrimoniale prodotto dal paga-
                       mento della sanzione ingiusta, con la conseguente condanna della PA al risarcimento. Al riguardo il GDP cita la
                       Cassazione (sez. unite, n. 500/1999) che, modifi cando il precedente orientamento, riconosce la risarcibilità del
                       danno, confi gurandosi una responsabilità aquiliana, anche quando la PA lede un interesse legittimo e non un di-
                       ritto soggettivo, e ciò a prescindere dalla caducazione o meno del provvedimento amministrativo. L’avvenuto pa-
                       gamento in misura ridotta non toglie però al trasgressore la possibilità di far valere obiezioni relative alla sanzione
                       accessoria (ma esclusivamente per questa e non già riguardanti l’accertamento della violazione). È possibile per-
                       ciò opporsi ad es. contro un’errata previsione di sanzione accessoria (perché, ad es., non prevista dal codice per
                       l’illecito contestato) o contro una previsione di sanzione accessoria in misura diversa da quella stabilita (v. anche
                       Cass. civ., sez. unite, n. 20544/2008).
                        Le sanzioni accessorie infatti conservano una loro autonoma tutela giurisdizionale rispetto alla sanzione ammini-
                       strativa principale. In ogni caso, le spese di accertamento e notifi ca sono poste a carico di chi è tenuto al paga-
                       mento della sanzione amministrativa pecuniaria anche in caso di pagamento in misura ridotta (Cass. civ., sez. VI,
                       1.10.2012 n. 16688).

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