Page 23 - Sanzioni nel codice della strada
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Pagamento in misura ridotta di sanzioni pecuniarie al CDS
Protospataro dott. Giandomenico
Sommario:
D1.1 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
D1.1.1 Pagamento in misura ridotta in forma agevolata
D1.1.2 Pagamento in misura ridotta in forma ordinaria
D1.1.3 Termini per il pagamento e spese di accertamento o notifi cazione
D1.1.4 Soggetti che possono eff ettuare il pagamento in misura ridotta ed eff etti
D1.1.5 Modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie
D1.1.6 Estensione degli eff etti del pagamento in misura ridotta
D1.1.7 Pagamento ridotto del 30%: sintesi procedurale
D1.1.8 Diritto di regresso degli obbligati in solido
D1.1.9 Pagamento in misura ridotta del preavviso di accertamento
D1.2 QUIETANZA DI PAGAMENTO
D1.3 PAGAMENTO DA PARTE DI PIÙ SOGGETTI
D1.4 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa può concludersi mediante
il pagamento in misura ridotta, che estingue la pretesa punitiva della pubblica amministrazione e
deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifi cazione del verbale.
Possono procedere al pagamento in misura ridotta il trasgressore, il proprietario del veicolo
e anche gli altri obbligati in solido, purché direttamente destinatari di notifi cazione del verbale di
contestazione.
Il pagamento può essere eff ettuato versando l’importo: D1
• direttamente presso l’uffi cio o il comando indicato nel verbale;
• su conto corrente postale o bancario (solo per gli uffi ci o comandi che ne sono forniti) il cui
numero è indicato nel verbale;
• mediante altre forme di pagamento se previste e indicate;
• mediante strumenti di pagamento elettronico (bancomat, carta di credito, ecc.), anche di-
rettamente al momento della contestazione della violazione, se l’operatore è dotato di idonea
apparecchiatura.
Per i comuni e gli enti locali è previsto che a decorrere dall’1.7.2017 il pagamento avvenga
soltanto sul conto della tesoreria dell’ente (1456).
Eccezionalmente e per casistica espressamente disciplinata dal CDS è obbligatorio il
pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell’agente accertatore (v.
§ D4).
Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta sia eff ettuato in modo regolare entro 60 giorni
ma, per errore, la somma sia corrisposta contemporaneamente da parte di più obbligati, si verifi ca
l’estinzione dell’obbligazione, e la somma versata in eccesso deve essere restituita.
D1.1 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Una volta accertata l’esistenza di una violazione amministrativa, questa viene contestata
oppure notifi cata al trasgressore o all’obbligato in solido secondo le modalità e con le forme previ-
(1456) Le modalità indicate sono tutte quelle previste dall’art. 202, c. 2, CDS ma il trasgressore si deve attenere alle mo-
dalità di pagamento indicate nel verbale che gli è stato consegnato. Fino al 2017, nell’ambito della propria auto-
nomia, i comuni potevano attivare la riscossione diretta oppure affi darla a terzi scelti con regolare bando di gara
d’appalto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2 bis, del DL 22.10.2016 convertito in legge 1.12.2016 n. 225, per i comuni e
gli altri enti locali, il versamento spontaneo delle entrate, comprese le sanzioni per violazioni al Codice della strada,
deve essere eff ettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o attraverso gli strumenti
di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Tale modalità decorre dall’1.7.2017 come da art. 13,
c. 4, DL 30.12.2016 n. 244.
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