Page 19 - Sanzioni nel codice della strada
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                     Autotutela dell’amministrazione per violazioni al CDS
                     Protospataro dott. Giandomenico

                   Sommario:
                   C1.1      AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA IN GENERALE
                   C1.1.1    Atti di ritiro: annullamento d’uffi  cio e revoca
                   C1.1.2    Casi in cui è consentito l’intervento in autotutela
                   C1.2      AUTOTUTELA NELL’ATTIVITÀ DI CONTESTAZIONE DI ILLECITI
                             AMMINISTRATIVI
                   C1.2.1    Rinnovazione della notifi cazione
                   C1.2.2    Vizi di redazione che richiedono la correzione senza rinnovazione del verbale
                   C1.2.3    Vizi che richiedono la redazione di un nuovo verbale
                   C1.2.4    Autotutela per il caso di notifi cazione a persona estranea
                   C1.2.5    Autotutela e giudizio di opposizione
                   C1.3      AUTOTUTELA PER I PREAVVISI DI ACCERTAMENTO
                   C1.3.1    Esercizio del potere di autotutela
                   C1.3.2    Limiti e condizioni per l’annullamento d’uffi  cio del preavviso

                         Nel caso in cui atti amministrativi con cui sono contestati illeciti amministrativi risultano   C1
                   illegittimi, la pubblica amministrazione ha il potere di provvedere unilateralmente, in sede di riesame

                   d’uffi cio, alla loro eliminazione con l’esercizio dell’autotutela che può esplicarsi anche mediante
                   annullamento o revoca di un provvedimento nei confronti del quale può essere o è già stata proposta
                   opposizione. La possibilità che l’organo accertatore di una violazione o l’uffi cio da cui dipende

                   dispongano, in sede di autotutela, la modifi ca o l’annullamento di verbali già contestati o notifi cati
                   è soggetta a determinati vincoli (1082). Infatti, solo in talune specifi che condizioni, il responsabile
                   dell’uffi cio o comando da cui dipende l’agente accertatore può procedere all’annullamento del

                   preavviso in autotutela, interrompendo l’attività di accertamento.
                         Quando il verbale è annullato in autotutela, per non rendere invalido l’intero procedimento,
                   insieme all’archiviazione occorre procedere a nuova e successiva notifi cazione del verbale
                   opportunamente corretto.
                         L’annullamento d’uffi cio del preavviso di accertamento è stato ritenuto ammissibile dalla

                   prassi amministrativa solo in presenza di vizi manifesti e, comunque, prima che sia stato redatto il
                   verbale di contestazione.

                   C1.1      AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA IN GENERALE
                         Nel caso in cui atti amministrativi coi quali sono contestati illeciti amministrativi risultano il-
                   legittimi, la pubblica amministrazione ha il potere di provvedere unilateralmente, in sede di riesame


                     (1082)  L’autotutela non è infatti un arbitrario esercizio di potere, ma è soggetta a quei vincoli necessari per indirizzare
                         detto potere al solo perseguimento dell’interesse pubblico, evitando ogni sviamento (come nel caso in cui venga
                         esercitato non per un interesse pubblico ma per favorire interessi di singoli).
                         Per questi motivi la circ. Ministero dell’interno 17.7.1995 n. 66 aff ermava che “la valutazione della insussistenza degli
                         elementi di fatto e di diritto che integrano l’illecito ... non potrebbe fare capo all’organo che procede all’accertamento,
                         perché in tal modo egli diverrebbe in qualche modo arbitro della legittimità del proprio operato ...” e inoltre “Il verba-
                         le di accertamento, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto

                         dell’agente che lo ha redatto, che dell’uffi cio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo.”.
                         Questa posizione è stata tuttavia modifi cata con l’aggiunta, operata dalla legge 11.2.2005 n. 15, del capo IV-bis
                         nella legge n. 241/1990 secondo cui (art. 21-nonies: Annullamento d’uffi  cio) “Il provvedimento amministrativo il-
                         legittimo ai sensi dell’articolo 21-octies (cioè adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da

                         incompetenza) ... può essere annullato d’uffi cio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
                         ragionevole ... e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha ema-
                         nato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”.
                         Ciò non toglie, tuttavia, che la prefettura, quale organo superiore nel caso dei verbali per infrazioni al codice della
                         strada, possa operare un controllo sulle procedure adottate anche per escludere eventuali irregolarità o la loro ap-
                         plicazione su pressione di terzi, o situazioni viziate da eccesso di potere ecc.
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