Page 20 - Sanzioni nel codice della strada
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Autotutela dell’amministrazione per violazioni al CDS



                  d’uffi cio, alla loro eliminazione (1083). L’esercizio di tale potere, defi nito “autotutela”, è caratterizzato

                  da un’ampia discrezionalità che comporta:
                  •  unilateralità dell’atto di ritiro: il provvedimento amministrativo può essere ritirato autonoma-
                     mente (1084), anche senza il consenso del suo destinatario ovvero sulla base di una sua richie-
                     sta o segnalazione;
                  •  necessità di un’adeguata valutazione degli interessi pubblici prevalenti: l’esercizio del potere
                     di autotutela richiede, infatti, l’esistenza di uno specifi co interesse della PA, che deve essere
                     attuale, concreto e prevalente rispetto agli altri interessi coinvolti (1085).

                  C1.1.1    Atti di ritiro: annullamento d’uffi  cio e revoca
                        Il potere di autotutela si espleta mediante atti di ritiro, che devono essere adottati con
                  le stesse forme e modalità procedimentali previste per il provvedimento viziato e che si possono
                  concretizzare in (1086):
                  •  annullamento d’uffi  cio, quando l’atto viene riconosciuto viziato fi n dall’origine (1087) o quando
                     è viziato il procedimento attuato per emettere l’atto stesso;
              C1

                    (1083)  Esiste altresì la possibilità che un atto di ritiro derivi da una situazione di inopportunità, in relazione al sopravvenire
                       di elementi che impongono una diversa valutazione della convenienza e dell’opportunità dell’atto stesso. Tuttavia,
                       rispetto agli atti che caratterizzano l’applicazione di sanzioni amministrative, questa ipotesi di revoca d’uffi  cio non
                       è ipotizzabile, in quanto questi atti non hanno contenuto discrezionale ma sono completamente vincolati.
                    (1084)  Nel caso in cui, però, l’atto da ritirare abbia attribuito delle posizioni giuridiche all’interessato, sull’amministrazione
                       incombe l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di ritiro in autotutela. Ciò per consentire al sog-
                       getto destinatario dell’atto di tutelare i propri interessi e comunque di partecipare al procedimento che lo vede coin-
                       volto (v. art. 7 legge n. 241/1990). Perciò, anche se non espressamente previsto dal Codice della strada, dell’av-
                       venuto ritiro di un verbale viziato deve essere data formale comunicazione all’interessato.
                    (1085)  L’atto di ritiro deve costituire oggetto di adeguata motivazione sia in ordine al vizio che infi cia il provvedimento, sia in or-
                       dine alla prevalenza dell’interesse pubblico che si intende soddisfare. Secondo autorevole dottrina non è suffi  ciente un
                       generico interesse al ripristino della legalità violata ma occorre un interesse specifi co, costituito ad es. dall’esistenza del
                       rischio di un concreto danno erariale. Su tale profi lo, occorre considerare che, in osservanza ai principi di effi  cacia, effi  -
                       cienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, l’autotutela che si espleta attraverso l’esercizio dei poteri
                       di annullamento d’uffi  cio, impone una considerazione anche di criteri di economicità relativi e assoluti, cioè del rapporto
                       dei costi amministrativi connessi all’importo della sanzione ovvero alla sua difesa in sede contenziosa.
                    (1086)  La distinzione ha una notevole un’importanza, non solo per la dottrina, in quanto il provvedimento di revoca ha
                       effi  cacia ex nunc (da ora), mentre quello di annullamento ex tunc (da allora). Tuttavia, occorre segnalare che una
                       netta distinzione tra le due fi gure non viene praticata nella prassi amministrativa, in cui c’è la tendenza a defi ni-
                       re revoca anche un provvedimento che, nella sostanza e negli eff etti, ha natura di annullamento (perché agisce
                       sull’atto eliminandolo fi n dalla sua formazione). Anche secondo la giurisprudenza, tuttavia, il termine “revoca” può
                       assumere una funzione ambivalente, potendo riferirsi sia a un annullamento dotato di effi  cacia ex nunc, sia a un’e-
                       liminazione con eff etti ex tunc. Come, infatti, ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (v.
                       Consiglio di Stato, sez. V, 15.10.2003, n. 6316) “gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore
                       letterale, ma anche risalendo alla eff ettiva volontà dell’amministrazione ed al potere concretamente esercitato, co-
                       sicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato ai fi ni dell’inquadramento degli stessi all’interno delle tradizio-
                       nali categorie dell’annullamento, che opera per vizi di legittimità, con eff etto ex tunc, e della revoca, in presenza di
                       vizi di merito, che opera ex nunc”. Sul punto si è espressa anche l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (de-
                       cisione 23.1.2003, n. 3/03), aff ermando che “l’atto amministrativo va qualifi cato per il suo eff ettivo contenuto, per
                       quanto eff ettivamente dispone, non già per la sola qualifi cazione che l’autorità, nell’emanarlo, eventualmente ed
                       espressamente gli conferisca”. A testimonianza dell’incertezza derivante dalla mera terminologia utilizzata per eti-
                       chettare l’atto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito che “il termine revoca si riferisce talora all’annul-
                       lamento ex nunc per fatti sopravvenuti, talora all’annullamento ex tunc, salvi gli eff etti irretrattabili, compiuto dalla
                       stessa Autorità che aveva emanato il provvedimento rivelatosi viziato, per ragioni già esistenti al tempo del primo
                       provvedimento, a nulla rilevando se l’illegittimità non sia stata originariamente rilevata per colpa dell’amministra-
                       zione, ma essendo suffi ciente un interesse concreto all’autotutela.” (v., Cons. Stato, sez. V, 22.1.1999, n. 50).

                    (1087)  L’annullamento deve essere inteso come invalidazione dell’atto, in considerazione di alcune sottese importanti
                       motivazioni di legittimità. L’annullamento è un atto di ritiro con effi cacia retroattiva e può essere utilizzato quando

                       l’atto è infi ciato da un vizio di legittimità originario. In relazione all’organo che lo può compiere, si parla di:
                        •  auto-annullamento, quando è lo stesso organo che lo ha emesso a provvedere al suo ritiro;
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