Page 16 - Sanzioni nel codice della strada
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Contestazione delle violazioni al CDS in generale
contestata al trasgressore. Tuttavia, la contestazione, quando possibile (perché, ad es., presente
sul posto), deve essere fatta anche nei confronti dell’obbligato in solido (604) in quanto tenuto a
conoscere che a proprio carico potrà essere avanzata richiesta di pagamento della sanzione pe-
cuniaria contestata al trasgressore.
B1.1.1 Funzione della contestazione
Con la contestazione si porta a conoscenza del trasgressore il titolo dell’illecito amministra-
tivo accertato e l’inizio di un procedimento a suo carico (605) per l’applicazione della corrispondente
sanzione amministrativa (606).
B1 La contestazione non è di per sé un atto formale (607) e non richiede quindi particolari for-
me (608). In relazione al suo signifi cato e alla sua funzione, però, deve essere tale da consentire
all’utente una facile individuazione della norma la cui violazione è consentita (609), per potere orga-
nizzare tempestivamente ed effi cacemente la propria difesa, cominciando, ad es., con il procurarsi
prove a propria discolpa (610). Per questa ragione, perciò, il Codice della strada richiede che la
contestazione sia documentata in forma scritta attraverso la redazione di un verbale (611) riassun-
(604) Diversamente da quanto disposto dal Codice abrogato (all’obbligato in solido il verbale doveva essere notifi cato suc-
cessivamente) la contestazione deve essere sempre eff ettuata anche nei confronti dell’obbligato in solido, se pre-
sente. Con la modifi ca introdotta dalla legge n. 120/2010, quando la violazione è stata contestata al trasgressore im-
mediatamente il verbale va notifi cato all’obbligato in solido entro 100 giorni dall’accertamento. In tal modo si realizza
una notevole semplifi cazione poiché se il trasgressore ha adempiuto ai suoi obblighi (entro i 60 giorni prescritti) si può
fare a meno di notifi care l’obbligato in solido. Il termine di notifi ca è stato aumentato di 10 giorni per dare più tempo
all’uffi cio accertatore di verifi care l’avvenuto, o non avvenuto, pagamento da parte del conducente.
(605) La contestazione e la redazione del verbale relativo esclude la necessità di comunicare all’interessato l’avvio del
procedimento a suo carico. Le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno ap-
plicate, infatti, necessariamente e formalmente, ma debbono essere interpretate in base ad un criterio di realistica
valutazione sulla eff ettiva conoscenza o conoscibilità di una sequenza e dei suoi eff etti lesivi (in questo senso, sia
pure con riferimento ad altra fattispecie, Consiglio di Stato, sez. V, 30.9.2002, n. 5058). Pertanto, l’esigenza di in-
formazione del destinatario degli eff etti dell’azione amministrativa svolta dall’organo di polizia che ha accertato una
violazione (che ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, si realizza attraverso la comunicazione dell’avvio del proce-
dimento e l’instaurazione del contraddittorio) non sussiste nel caso di contestazione immediata della violazione ai
sensi dell’art. 200. Infatti, in tali casi, il destinatario è già informato e gli sono noti gli elementi salienti del procedi-
mento e della sua evoluzione.
(606) Sotto il profi lo giuridico e procedimentale la contestazione deve considerarsi una condizione di procedibilità (insie-
me alla notifi cazione). Infatti se non è eff ettuata nei termini previsti dal momento del compimento dell’illecito, que-
sto diventa improcedibile.
(607) La semplice contestazione orale immediata, non seguita dalla contestuale redazione e consegna del verbale, è
sempre possibile e non ha alcuna infl uenza sulla validità del procedimento di irrogazione della sanzione, se nel
verbale siano stati indicati i motivi della mancata consegna. Si tratta, ad esempio, di casi in cui il trasgressore,
dopo la contestazione orale immediata, si allontana senza attendere la redazione del verbale, oppure casi in cui,
dopo la contestazione orale, l’accertatore non disponga di uno stampato di verbale con cui documentare la conte-
stazione (v. Cass. civ., sez. I, n. 16420/2002).
(608) V. Cass. pen., sez. IV, 8.11.1974, n. 1826.
(609) L’obbligo della contestazione della violazione, prescritto a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi
osservato anche se, nel relativo verbale, sono presenti errori od omissioni circa l’individuazione della norma di leg-
ge applicabile, quando tali errori siano emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria emesso
per fatti inclusi in quelli contestati, sempre che gli errori medesimi non abbiano in concreto implicato un pregiudizio
del suddetto diritto dell’intimato in relazione alle facoltà accordategli dall’art. 18, legge n. 689/1981 (richiesta di es-
sere ascoltato e produzione di documenti prima dell’ordinanza-ingiunzione) (Cass. civ., sez. I, 18.7.1997, n. 6621).
(610) La funzione della contestazione (denominata “notifi cazione” se non realizzata nell’immediatezza del fatto) è quella
di far conoscere al trasgressore, da quel momento considerato presunto responsabile della violazione, i risultati di
un’attività di accertamento compiuta nei suoi confronti, allo scopo di consentirgli la più ampia e completa difesa. Per
questo, la contestazione è valida nella misura in cui consente al trasgressore l’esercizio del proprio diritto di difesa.
(611) L’accertamento e la contestazione vanno perciò tenuti sempre distinti dalla documentazione che li rappresenta,
cioè il verbale di contestazione. Oggetto della documentazione è infatti una condotta compiuta dallo stesso pubbli-
co uffi ciale che verbalizza e sintetizza il fatto commesso, l’attività di accertamento dell’illecito e l’eff ettuazione della
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