Page 12 - Sanzioni nel codice della strada
P. 12

Regime sanzionatorio della circolazione stradale



                  lontario (doloso o colposo) di violazione di quelle norme poste dal Codice stesso a tutela e disci-
                  plina della circolazione stradale, cui consegue, a riparazione dell’interesse leso, una:
                  •  sanzione pecuniaria, a volte integrata da una
              A1  •  sanzione accessoria.
                        Più in dettaglio:
                  •  sanzione amministrativa pecuniaria: consiste nel pagamento di una somma compresa tra un
                     limite minimo e un limite massimo (aggiornati ogni 2 anni).
                     Il trasgressore, fi no al 60° giorno dalla contestazione o dalla notifi ca può pagare una somma
                     pari al minimo fi ssato dai singoli articoli del Codice della strada. Scaduti i 60 giorni senza che
                     sia stato eff ettuato il pagamento in misura ridotta o proposto ricorso od opposizione, la somma
                     diventa pari alla metà del massimo, più le spese di procedimento.
                    Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando:
                    -  il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi;
                    -  il trasgressore si sia rifi utato di esibire i documenti che è tenuto ad avere con sé (es. carta di
                       circolazione / DU, patente, ecc.);
                    -  è prevista la sanzione accessoria della confi sca del veicolo;
                  •  sanzioni amministrative accessorie che si dividono in:
                    -  sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività (ripristino dello stato dei
                       luoghi, rimozione delle opere abusive, sospendere una determinata attività);
                    -  sanzioni concernenti il veicolo (confi sca amministrativa, fermo amministrativo, rimozione o
                       blocco);
                    -  sanzioni concernenti i documenti di circolazione, la targa e la patente di guida (ritiro dei
                       documenti di circolazione, ritiro della patente, ritiro della targa, sospensione della carta di
                       circolazione / DU, sospensione della patente, revoca della patente).
                    Quando la sanzione accessoria consiste nella confi sca del veicolo si applica la misura cautela-
                     re del sequestro del veicolo (che non è una sanzione accessoria).
                    La decurtazione dei punti dalla patente giuridicamente non è una sanzione accessoria, ma un
                     provvedimento che ha natura cautelare.
                        Al procedimento di accertamento e di applicazione degli illeciti amministrativi previsti dal
                  Codice della strada si applicano i principi fi ssati dalla normativa generale di depenalizzazione solo
                  nella misura in cui non sia diversamente disposto dal Codice stesso.

                  A1.1.1    Norme applicabili agli illeciti amministrativi
                        Le infrazioni che prevedono una sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme
                  del Codice della strada (4). Tuttavia, a questi illeciti amministrativi trovano applicazione anche le
                  norme della cosiddetta legge di depenalizzazione (legge n. 689/1981) (5) se ricorrono le seguenti
                  condizioni:
                  •  la loro applicazione sia compatibile con l’architettura del CDS (6);
                  •  le materie non siano diversamente regolate dal Codice stesso.
                       tivo si può defi nire come quella violazione di doveri generali (cioè imposti a tutti i cittadini) cui, secondo il nostro
                       ordinamento, consegue l’obbligo del pagamento di una somma in denaro (sanzione amministrativa).
                    (4)  Si occupano della materia gli artt. 194÷219 CDS.
                    (5)  Tra i principi generali della legge n. 689/1981 che regolano l’illecito amministrativo i più importanti sono quelli con-
                       tenuti nella sezione I del capo I. Agli illeciti stradali, in quanto compatibili con il diverso assetto procedurale fornito
                       dal Codice della strada, si applicano le disposizioni comprese negli artt. da 1 a 31 legge n. 689/1981.
                    (6)  Questo rinvio alle disposizioni della legge n. 689/1981 compiuto dall’art. 194 CDS crea alcuni problemi pratici di
                       coordinamento essendo l’assetto dell’illecito amministrativo delineato dal nuovo Codice profondamente diverso
                       da quello disciplinato dalla citata legge di depenalizzazione, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni accesso-
                       rie e la procedura di applicazione delle sanzioni. Nonostante queste diff erenze, i principi generali della legge n.
                       698/1981 costituiscono, però, l’impalcatura dell’intero sistema della depenalizzazione che trova nella circolazione
                       stradale il suo più ampio campo di applicazione.

                   10                                 Sanzioni nel Codice della strada





                                                                                         11/25/2022   4:05:17 PM
          Testo_new.indd   10                                                            11/25/2022   4:05:17 PM
          Testo_new.indd   10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17