Page 11 - Sanzioni nel codice della strada
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                     Regime sanzionatorio della circolazione stradale
                     Protospataro dott. Giandomenico

                   Sommario:
                   A1.1      VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
                   A1.1.1    Norme applicabili agli illeciti amministrativi
                   A1.1.2    Connessione obiettiva con un reato                                   A1
                   A1.1.3    Confronto con la disciplina contenuta nella legge n. 689/1981
                   A1.2      ILLECITI PENALI
                   A1.2.1    Reati commessi con ciclomotori o motoveicoli
                   A1.2.2    Violazioni da cui deriva reato contro la persona (artt. 220÷223)
                   A1.2.3    Reati che prevedono sanzioni accessorie

                         La libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale è uno dei diritti primari del cittadino,
                   sancita dalla Costituzione. La circolazione assume quasi necessariamente l’aggettivo stradale in
                   quanto la strada è il luogo fi sico dove circola e si incontra il maggior numero di persone.
                         La circolazione stradale è tuttavia soggetta:
                   •  ad alcune limitazioni, quando, per la natura dei mezzi con cui si eff ettua o per la persona che la
                      realizza, può arrecare danno alla collettività;
                   •  al rispetto delle “regole” dettate soprattutto dal Codice della strada.
                         In caso di mancato rispetto di tali regole, sono previste sanzioni di natura amministrativa
                   o penale.
                         Più in dettaglio, si ha sanzione:
                   • amministrativa (1) (v. § A2) per la violazione di precetti meno gravi e può essere:
                      - pecuniaria, con il pagamento di una somma di denaro;
                      - accessoria, quale la sospensione o revoca di un atto amministrativo (nel CDS sono previste
                        le sanzioni accessorie di: sospensione della patente di guida o del CIGC, il ritiro della carta
                        di circolazione / DU o della patente, ecc.);
                   • penale (2) (v. § H1) per la commissione di reati, che possono essere:
                     - delitti se sono previste le sanzioni della reclusione o della multa;
                     - contravvenzioni se sono previste le sanzioni dell’arresto o dell’ammenda.

                   A1.1      VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
                         Nel Codice della strada l’illecito amministrativo (3) è costituito da ogni comportamento vo-
                     (1)  Infatti, nonostante le varie teorie esistenti in materia, non sembra che possa essere ravvisata altra diff erenza tra
                         illecito penale ed illecito amministrativo se non quella della diversa sanzione applicabile e, più in generale, del di-
                         verso soggetto chiamato a giudicarne l’esistenza ed applicarne le relative sanzioni (autorità amministrativa an-
                         ziché autorità giudiziaria). In una graduatoria di gravità del fatto, l’illecito amministrativo dovrebbe perciò essere
                         considerato come un fatto socialmente meno allarmante di quello punito con una sanzione penale. Naturalmente
                         la qualifi cazione di un comportamento antigiuridico in illecito penale o in illecito amministrativo è una scelta politi-
                         ca basata non solo sul carattere più o meno antisociale del comportamento stesso ma anche su precise scelte ed
                         indirizzi di politica criminale.
                     (2)  Normalmente le sanzioni amministrative non vengono considerate diminutive della dignità personale e, cioè, so-
                         cialmente dequalifi canti (come accade per le sanzioni penali); non incidono sul godimento di diritti politici, non ri-
                         sultano annotate nel casellario giudiziale né risultano come precedenti di polizia. Tuttavia, nella logica della de-
                         penalizzazione non era originariamente previsto il ricorso generalizzato a sanzioni accessorie non aventi natura
                         patrimoniale, in quanto la semplicità e la mancanza di garanzie giurisdizionali (cioè quelle presenti in un regolare
                         processo) potevano adattarsi, senza contrastare con principi costituzionali, solo a limitazioni della sfera patrimo-
                         niale. Il nuovo Codice, invece, ha previsto una molteplicità di sanzioni accessorie, che incidono profondamente
                         non solo sul patrimonio ma anche sulla libertà del trasgressore e che, di fatto, costituiscono spesso un castigo ben
                         più pesante delle sanzioni criminali previste dall’ordinamento penale (si pensi, ad es. alla sospensione della pa-
                         tente di guida o del CIGC). Di fronte a tale utilizzo generalizzato di sanzioni accessorie che incidono sulla libertà
                         del trasgressore non vi è, tuttavia, un corrispondente incremento delle garanzie giurisdizionali ma anzi vi è la ten-
                         denza a semplifi care al massimo le procedure di accertamento e di applicazione delle sanzioni.
                     (3)  L’illecito, secondo le teorie giuridiche tradizionali, è l’atto di violazione di una norma giuridica. L’illecito amministra-

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