Page 15 - Sanzioni nel codice della strada
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                     Contestazione delle violazioni al CDS in generale
                     Protospataro dott. Giandomenico

                   Sommario:
                   B1.1      CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE
                   B1.1.1    Funzione della contestazione
                   B1.1.2    Soggetto cui può essere rivolta la contestazione
                   B1.1.3    Validità della contestazione per illecito diverso da quello contestato
                   B1.2      IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE
                   B1.2.1    Concetto di immediatezza della contestazione
                   B1.2.2    Conseguenze della mancanza di contestazione immediata

                         La contestazione della violazione è lo strumento di formalizzazione dell’accertamento e   B1
                   deve essere eff ettuata sempre al soggetto tenuto a rispondere dell’illecito amministrativo.
                         La contestazione di un illecito commesso da un minore di età o da un incapace deve esse-
                   re sempre eff ettuata solo nei confronti dei genitori o delle persone cui l’incapace è affi  dato.
                         Con la contestazione si porta a conoscenza del trasgressore il titolo dell’illecito ammini-
                   strativo accertato e l’inizio di un procedimento a suo carico per l’applicazione della corrispondente
                   sanzione amministrativa.
                         La violazione accertata deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore
                   quanto all’obbligato in solido, se presente.
                         Se la contestazione non è stata eff ettuata nell’immediatezza dell’accertamento, il verbale
                   deve essere notifi cato al trasgressore o, se questi non è stato identifi cato, all’obbligato in solido,
                   indicando i motivi che l’hanno resa impossibile.

                   B1.1      CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE
                         La contestazione dell’illecito amministrativo rappresenta lo strumento di formalizzazione

                   dell’accertamento (600) (601) e consiste in una dichiarazione dell’agente accertatore con la quale si
                   attribuisce all’utente della strada la violazione di norme del Codice della strada.
                         Salvo i casi in cui sia espressamente escluso quest’obbligo (602), il Codice della strada (603)
                   stabilisce che la violazione amministrativa accertata, se possibile, deve essere immediatamente

                    (600)  La giurisprudenza ha chiarito che l’accertamento, sul piano logico e giuridico, deve essere sempre distinto in tre
                         momenti, costituiti dalla contestazione, dalla verbalizzazione e dalla consegna di copia del verbale al trasgresso-
                         re (v. Cass. civ., sez. I, n. 16420/2002). Infatti, anche se due dei tre momenti indicati, in genere, sono contestuali,
                         ciascuno di essi conserva una propria autonomia giuridica e concettuale.
                    (601)  Nel complesso iter procedimentale sanzionatorio, l’atto di accertamento é autonomo e distinto rispetto a quello di
                         contestazione. Tuttavia, anche se è possibile distinguere in termini logico-cronologici le due operazione, sotto il
                         profi lo giuridico, l’atto di accertamento non è completamente slegato dalla contestazione. Infatti, nel sistema costi-
                         tuito dall’art. 200 CDS e dall’art. 383 regolamento CDS, l’accertamento è attestato dallo stesso verbale col quale
                         si dà atto dell’avvenuta contestazione e non è richiesta la redazione di due distinti documenti neanche quando il
                         primo è compiuto da un soggetto diverso dal secondo. Ciò perché, per accertamento della violazione del Codice
                         della strada, si intende il compimento di tutte le attività necessarie per aff ermarne il dato storico. Non è necessaria,
                         quindi, la diff erenziazione formale dei momenti dell’accertamento e della contestazione, non richiedendo alcuna
                         norma la necessità della predisposizione di un documento di accertamento dei fatti distinto dal verbale, attraverso
                         il quale dare atto che i fatti, integranti la violazione, sono stati contestati al trasgressore.
                    (602)  Nei casi indicati nel comma 1 bis dell’art. 201 CDS non si deve considerare più necessaria la contestazione imme-
                         diata, anche se essa era tecnicamente possibile o agevolmente realizzabile. Tali casi, infatti, sono qualifi cati come
                         ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all’obbligo della contestazione immediata.
                    (603)  Si occupa dell’argomento l’art. 200 CDS, che riprende i principi dell’art. 14 legge n. 689/1981. Questa disposi-
                         zione apre il titolo delle norme che regolano il procedimento per la contestazione e l’applicazione delle sanzioni
                         per gli illeciti stradali che sono disciplinate dal nuovo Codice, senza sostanziali novità rispetto alle norme degli
                         artt. 138÷142 del Codice abrogato. Rispetto alla previgente normativa, tuttavia, l’unica novità di rilievo è costituita
                         dell’eliminazione del pagamento su strada e, quindi, dall’obbligo di verbalizzazione di tutte le infrazioni. Diversa-
                         mente da quanto previsto dal Codice abrogato, la procedura della contestazione di seguito descritta vale solo per
                         gli illeciti amministrativi, mentre per gli illeciti che conservano ancora carattere penale si applica la disciplina del
                         Codice di procedura penale integrata dagli artt. 220 e seguenti del Codice della strada.

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