Page 28 - Sanzioni nel codice della strada
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Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie del CDS



                        La riscossione coattiva è, infatti, lo strumento attraverso il quale viene incamerata la som-
                  ma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore o l’obbligato in
                  solido non abbiano provveduto al suo pagamento.
                        Presupposto per iniziare l’azione di riscossione è che si sia formato un valido titolo esecu-
                  tivo (1715).

                  E1.1.1    Titolo esecutivo come presupposto per iniziare l’azione di riscossione

                        Affi nché si possa iniziare un’azione esecutiva occorre che l’amministrazione a cui è de-
                  stinato il provento dell’illecito amministrativo (che, di fatto, assume la veste di creditore) sia in
                  possesso di un titolo esecutivo (1716).
                        Titolo esecutivo signifi ca che, per dare esecuzione alla richiesta di pagamento contenuta nel
                  verbale o in altro atto successivo (ordinanza-ingiunzione o sentenza) e cioè per riscuotere la somma
                  di denaro che è prevista come sanzione amministrativa, non occorre l’intervento di altri soggetti (giu-
                  dici o autorità amministrative) o, comunque, questo intervento non è più possibile (1717).
                        Sulla base del titolo esecutivo, perciò, l’amministrazione competente all’irrogazione della
                  sanzione ha diritto di procedere alla riscossione forzata, con la possibilità, se necessario, di acquisi-
                  re in modo forzato e vendere i beni del trasgressore o dell’obbligato in solido che non hanno pagato.
                  Infatti, è solo il titolo esecutivo (verbale o ordinanza ingiunzione o sentenza del giudice di pace) che
                  rappresenta l’atto costitutivo dell’obbligo e che consente l’avvio della riscossione coattiva.

                  E1.1.2    Formazione del titolo esecutivo
                        Nella procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dal Codice

                  della strada, affi nché si produca un titolo esecutivo e si possa far luogo a riscossione coattiva oc-
                  corre che si verifi chi una delle seguenti situazioni (1718).
                  • Verbale. A seguito della contestazione o notifi cazione di un verbale, questo acquisisce effi  cacia
                     di titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale quando (1719):
              E1         es. il verbale di contestazione di una violazione al Codice della strada), avrà la semplice funzione di precetto
                         (impugnabile quindi solo per i vizi propri), prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva; se, invece, non è pre-
                         ceduta da una specifi ca attività formale di accertamento, l’ingiunzione cumula in sé la duplice natura e funzione
                         di titolo esecutivo e di atto di precetto.
                    (1715)  Sia pure con molte oscillazioni, infatti, il titolo esecutivo viene defi nito come “atto giuridico con effi  cacia costitutiva
                       dell’azione esecutiva” (v. Liebman, in Le opposizioni di merito, p. 157). La natura di titolo esecutivo viene ricono-
                       sciuta dal Codice e dalla legge n. 689/1981 rispettivamente al verbale di accertamento (v. art. 203, c. 3, CDS) e
                       all’ordinanza-ingiunzione del prefetto (v. anche art. 18, c. 6, legge n. 689/1981).
                    (1716)  Infatti, secondo quanto previsto dalle leggi civili che regolano la materia e che costituiscono i principi generali di
                       ogni procedimento di riscossione coattiva, l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecu-
                       tivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (v. art. 474 CPC).
                    (1717)  Sui crediti oggetto di recupero coattivo e sulle linee guida per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di ri-
                       scossione v. commi 527÷544 della legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n. 228). Decorsi 6 mesi dall’entrata in
                       vigore della legge, i crediti di importo fi no a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fi no al 31.12.1999, sono auto-
                       maticamente annullati e l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore.
                    (1718)  La norma dell’art. 206 CDS regolamenta tutta la fase esecutiva dell’obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione
                       amministrativa e si riferisce, perciò, sia al caso in cui il verbale diventi titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, c. 3, CDS
                       (perché non è eff ettuato il pagamento entro 60 giorni) sia al caso in cui, a seguito di ricorso, sia stata emessa ordi-
                       nanza-ingiunzione alla quale il trasgressore non abbia ottemperato entro 30 giorni. Queste due situazioni, anche se
                       hanno un epilogo comune, seguono procedure diverse illustrate dagli artt. 203 e 204 CDS (v. § C2 e § D1). Tuttavia,
                       per completezza espositiva e per fornire l’esatta collocazione della procedura in oggetto nell’ambito del procedimento
                       di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è opportuno richiamarne sommariamente i presupposti.
                    (1719)  Il principio è stato confermato anche da Cass. Civ., sez. III, 28.3.2000, n. 3731. La disposizione si discosta dal
                       sistema della legge n. 689/1981, che prevede la formazione del titolo esecutivo per il tramite di un procedimento
                       amministrativo (rapporto, istruzione, ordinanza - ingiunzione di pagamento), e realizza un’accelerazione della pro-
                       cedura di riscossione fondata sulla considerazione che, con la propria inerzia, il trasgressore manifesta la volon-
                       tà di non avvalersi del benefi cio di pagamento in misura ridotta ma anche di non opporsi alla sanzione. Sull’entità

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