Page 32 - Sanzioni nel codice della strada
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Sanzioni accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
F1.2.1 Principio di legalità e divieto di analogia
Il principio di legalità si applica anche alle sanzioni amministrative accessorie (1925).
L’applicazione del principio comporta le seguenti conseguenze:
• le sanzioni amministrative accessorie possono essere previste solo da leggi;
• in nessun caso si possono punire con sanzioni amministrative accessorie comportamenti che
sono vietati solo da norme regolamentari;
• le norme che prevedono sanzioni amministrative accessorie non possono essere retroattive
(1926);
• le norme che prevedono sanzioni amministrative accessorie si applicano solo nei casi e per i
tempi in esse considerati, quindi a violazioni esplicitamente determinate, non essendo possibile
estenderle analogicamente a casi simili o a materie analoghe.
F1.2.2 Principio dell’automatica applicazione di diritto
Le sanzioni accessorie conseguono automaticamente all’accertamento della violazione
(1927).
Sia l’agente accertatore che l’autorità chiamata a decidere sull’accertamento dell’illecito
(prefetto o autorità giudiziaria) sono, infatti, sempre obbligati ad applicare la sanzione accessoria
(1928).
Da questo principio discende che, in tutti i casi in cui l’applicazione immediata non è possi-
bile, l’agente accertatore deve farne specifi ca menzione nel verbale indicando anche i motivi della
mancata esecuzione (ad es., nel caso la rimozione forzata non sia possibile perché non vi sono
mezzi disponibili, l’accertatore deve indicarlo espressamente a verbale).
F1.2.3 Modalità pratiche di applicazione ed esecuzione
Sotto il profi lo della pratica applicazione ed esecuzione si possono distinguere due diverse
modalità:
• l’intero procedimento di applicazione della sanzione accessoria si conclude nel momento
dell’accertamento compiuto dall’operatore su strada. Infatti, quando la norma determina in
maniera dettagliata e specifi ca la sanzione accessoria, questa è applicata dall’accertatore e
la sua esecuzione decorre direttamente da quel momento senza intervento di altri soggetti, nè
emissione di particolari provvedimenti (1929);
(1925) Secondo il principio sancito dall’art. 1 legge n. 689/1981, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministra-
tive se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
F1 (1926) Perciò, le sanzioni accessorie si applicano solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del nuovo Codi-
ce. Le sanzioni accessorie previste dal nuovo Codice non si cumulano con quelle previste dal Codice abrogato.
Così, ad es., le segnalazioni della patente ai fi ni della sospensione, previste per alcune violazioni dal Codice abro-
gato, o i provvedimenti di sospensione emesse in vigenza del vecchio Codice sono tutte irrilevanti ai fi ni dell’appli-
cazione delle sanzioni accessorie previste dal nuovo Codice.
(1927) Diversamente da quanto accade in ambito penale (in cui esistono pene accessorie facoltative) le sanzioni acces-
sorie previste dal Codice sono sempre obbligatorie e in nessun caso possono ritenersi facoltative.
(1928) Per tale caratteristica, le sanzioni accessorie previste dal Codice della strada si diff erenziano nettamente da quelle
previste dalle altre norme che prevedono illeciti amministrativi disciplinati dalla legge n. 689/1981. L’art. 20 legge
n. 689/1981, infatti, stabilisce che le sanzioni amministrative accessorie possono essere applicate solo dall’au-
torità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o dal giudice penale con la sentenza di condanna. Le sanzioni
amministrative accessorie non sono, tuttavia, applicabili fi nché è pendente il giudizio di opposizione contro il prov-
vedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’art. 24, fi nché il provvedimento stesso non è divenuto
esecutivo. Questa norma non si applica al procedimento previsto dal Codice della strada in quanto la materia è
regolata in modo specifi co dall’art. 210 CDS.
(1929) Seguono questa procedura le seguenti sanzioni accessorie:
• obbligo di sospendere una certa attività (art. 212): esecuzione immediata o al massimo entro 5 giorni sotto la
vigilanza dell’accertatore,
• fermo amministrativo del veicolo (art. 214): esecuzione immediata per il tempo fi ssato dalla legge,
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