Page 27 - Sanzioni nel codice della strada
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                     Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie del CDS
                     Protospataro dott. Giandomenico

                   Sommario:
                   E1.1      RISCOSSIONE COATTIVA
                   E1.1.1    Titolo esecutivo come presupposto per iniziare l’azione di riscossione
                   E1.1.2    Formazione del titolo esecutivo

                         La riscossione coattiva è lo strumento attraverso il quale viene incamerata la somma dovu-
                   ta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non
                   abbiano provveduto al suo pagamento.

                         Affi nché si possa iniziare un’azione esecutiva occorre che l’amministrazione a cui è desti-
                   nato il provento dell’illecito amministrativo sia in possesso di un titolo esecutivo costituito da un
                   verbale ovvero da un’ordinanza ingiunzione per i quali che non è stato eff ettuato il pagamento in
                   misura ridotta e non è stato presentato ricorso ovvero opposizione.
                         La procedura di riscossione coattiva inizia con la formazione dei ruoli per i titoli esecutivi,
                   cioè con la ricognizione dei crediti vantatati dall’amministrazione a cui sono destinati i proventi
                   delle sanzioni amministrative pecuniarie e con l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali
                   si inizia materialmente l’esecuzione forzata.

                   E1.1      RISCOSSIONE COATTIVA
                         La riscossione coattiva rappresenta l’ultima fase del procedimento amministrativo di appli-
                   cazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada (1714).


                     (1714)  Norme applicabili al procedimento di riscossione coattiva. La fase della riscossione coattiva è disciplinata
                         dall’art. 206 CDS, derivato in parte dall’art. 142 bis del vecchio Codice dopo la riforma della legge n. 122/1989 che
                         aveva apportato sostanziali modifi che sia per la procedura di formazione del ruolo esecutivo sia per la possibilità,
                         conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 21.9.1995 n. 437, di proporre opposizione giudiziaria avver-
                         so la cartella esattoriale. Il procedimento di riscossione modellato sulla base di quello previsto dall’art. 27, legge n.
                         689/1981, presenta particolari aspetti in funzione della natura di titolo esecutivo attribuita al verbale di contestazione
                         delle violazioni del CDS (che, invece, non è presente nei verbali redatti ai sensi dell’art. 13, legge n. 689/1981, per
                         tutti gli altri illeciti amministrativi). Nell’ottica di una semplifi cazione delle procedure, e come già aveva fatto la legge   E1
                         n. 122/1989, l’art. 27 legge n. 689/1981 non ha richiamato le norme del TU sulla riscossione delle entrate patrimoniali
                         dello Stato e degli altri enti pubblici, di cui al RD 14.4.1910 n. 639. Secondo detto articolo, infatti, sono da attuare le
                         modalità previste dagli artt. 23, 45 e 46, DPR 29.9.1973 n. 603 relativo alla riscossione coattiva delle imposte dirette.
                         Successivamente però il DLG 15.12.1997 n. 446, nell’operare il riordino della disciplina dei tributi locali, ha previsto
                         (art. 52 c. 6) che la riscossione coattiva delle entrate di spettanza delle province e dei comuni, sia eff ettuata mediante
                         la formazione dei ruoli con la procedura di cui al DPR n. 602/1973 (al quale rinvia l’art. 206 CDS tramite il richiamo
                         dell’art. 27 legge n. 689/1981), se affi  data ai concessionari del servizio centrale della riscossione, mentre è attuata
                         con la procedura dell’ingiunzione fi scale di cui al RD n. 639/1910 se la riscossione è svolta in proprio dall’ente loca-

                         le o affi data ai soggetti privati abilitati ad eff ettuare l’attività di riscossione delle dette entrate (“concessionari locali”).

                         I comuni non possono più affi dare la riscossione coattiva delle proprie entrate a Equitalia spa (e società parteci-
                         pate). Infatti dall’1.1.2015 Equitalia spa cessa di svolgere attività di riscossione, accertamento, ecc. per conto dei
                         comuni, i quali pertanto, entro tale data, devono organizzare la fase della riscossione coattiva secondo una delle
                         modalità di gestione previste dall’art. 52 DLG n. 446/1997, ossia: gestione diretta, anche in forma associata, o af-
                         fi damento alle aziende o società terze di cui all’art. 52 c. 5b) del DLG n. 446/1997 (legge 12.7.2011 n. 106 art. 7
                         cc. gg÷ter e seguenti). In questa attività i comuni possono agire solo con ingiunzione fi scale (v. § E6) dal momento
                         che l’unica autorizzata ad agire tramite ruolo rimane Equitalia. Per le procedure in gestione diretta il sindaco o il
                         legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari idonei responsabili della riscossione, i quali eser-

                         citano le funzioni demandate agli uffi ciali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale.
                         È il caso qui di ricordare che l’ingiunzione fi scale è l’atto iniziale della procedura di riscossione ed è in sostanza un
                         atto esecutivo avente le seguenti caratteristiche:
                         •  è un atto fi nalizzato all’adempimento entro un dato termine di un obbligo (pagamento di una somma), con de-
                          terminate conseguenze in caso di inadempimento;
                         •  è un atto unilaterale, formato dall’ente emittente nell’esercizio dei suoi poteri di realizzare coattivamente le sue
                          pretese e avente anche la funzione di formale accertamento del credito;
                         •  è un atto recettizio, e quindi ineffi cace se non è portato preventivamente a conoscenza del suo destinatario;

                         • l’ingiunzione fi scale, se viene preceduta dalla emissione di un atto idoneo a dar corso all’esecuzione (come ad
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