Page 34 - Prontuario trasporto merci pericolose
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Nomina del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose fi ssati da 1.1.3.6, nonché per lo svolgimento occasionale di operazioni di trasporto o ad esso connesse
riguardanti merci con basso grado di pericolosità, per un numero massimo di attività annue e nei limiti
di un quantitativo annuo stabilito di merce.
Il capo dell’impresa (suo titolare o legale rappresentante) ha l’obbligo della formale nomina del
consulente per la sicurezza, anche se si tratta della propria persona in quanto svolge direttamente
le funzioni.
La nomina costituisce un atto uffi ciale e, pertanto, deve:
• avere forma scritta, anche se il consulente è un dipendente dell’impresa o il titolare stesso;
• essere comunicata, dal capo dell’impresa, entro 15 giorni, all’UMC della provincia in cui ha sede
l’impresa.
G1.1 FUNZIONE DEL CONSULENTE ED ESENZIONI DALLA NOMINA
La funzione del consulente consiste nel ricercare i mezzi e promuovere le azioni per facilitare lo
svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa, nei limiti dell’attività stessa, nel rispetto delle normati-
ve applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.
Il consulente, quindi, deve, per ogni attività svolta dall’impresa, indicare le eventuali modifi che
procedurali o strutturali necessarie. Tale funzione è espletata con la redazione di relazioni: iniziale,
G1 annuale, straordinaria, o d’incidente.
Sono escluse dall’obbligo di nomina
• le imprese che svolgono attività di trasporto con mezzi di proprietà delle forze armate o di polizia o
con mezzi di trasporto utilizzati sotto la responsabilità delle stesse;
• i trasporti per via navigabile interna non collegata alle vie navigabili di altri Stati UE.
Esenzioni dall’obbligo di nomina sussistono anche nei casi di:
• limitate quantità trasportate per ogni singolo trasporto o per la tipologia dell’imballaggio;
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