Page 33 - Prontuario trasporto merci pericolose
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                         NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA
                               DEL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
                                             (5681) Roberto Danieli

                   Il DLG 27.1.2010 n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, regolamenta il trasporto
               interno di merci pericolose dettando un’unitaria disciplina relativa ai trasporti delle merci pericolose,
               nel rispetto dei regolamenti ADR/RID/ADN.
                   La direttiva 2008/68/CE, periodicamente aggiornata, fi ssa infatti la disciplina per tutti i trasporti di
               merci pericolose e comprende anche la materia riguardante il Consulente per la sicurezza dei trasporti.
                   Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, od operazioni di imballaggio,
               carico, riempimento o scarico connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza,
               incaricati di facilitare la prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali  Nomina del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose
               attività (ADR 1.8.3).
                   Hanno l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose le
               imprese che eff ettuano attività di:
               •  trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, oppure   G1
               •  operazioni di imballaggio, carico, riempimento o scarico, connesse a tali trasporti.
                   Introdotto dall’ADR 2019 l’obbligo, a partire dall’1.1.2023, di nominare il consulente anche dagli
               "speditori", ossia dalle imprese che eff ettuano la sola attività di spedizione di merci pericolose: ciò
               comunque non esenta dagli obblighi di applicazione nella loro attività delle disposizioni ADR.
                   Per tutti gli operatori sopra elencati possono valere le condizioni di esenzioni applicabili per ope-
               razioni di trasporto o ad esso connesse che riguardino quantità di merci pericolose al di sotto dei limiti

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