Page 29 - Prontuario trasporto merci pericolose
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VEICOLI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
(320) Roberto Danieli - Emanuele Biagetti
L’art. 1 dell’Accordo ADR defi nisce veicolo ogni veicolo a motore previsto per circolare su strada,
avente almeno 4 ruote e con velocità massima per costruzione > 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi,
ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari
mobili.
Secondo il CDS, solo quando trasportano merci pericolose di classe 1 (esplosivi) i suddetti veicoli
non possono superare la velocità di 50 km/h (30 nelle strade urbane).
Salvo espressa segnalazione, i suddetti veicoli a 4 ruote possono circolare in autostrada.
Sia nei trasporti nazionali che internazionali non si possono trasportare merci pericolose con vei-
coli a 2 o 3 ruote, macchine agricole od operatrici, ecc.
Secondo l’ADR, si intende per unità di trasporto un:
• autocarro, con o senza rimorchio, l’insieme trattore + semirimorchio o motrice + rimorchio. La nor- F1
ma comunque non consente il trasporto di merci pericolose con più di un rimorchio o semirimorchio
(ADR 8.1.1).
In generale non sono richieste speciali approvazioni o autorizzazioni, salvo i vari requisiti ammi-
nistrativi e di sicurezza conformi ai regolamenti nazionali (es. revisione) o dotazioni obbligatorie ove Veicoli per il trasporto di merci pericolose
previste (es. tachigrafo, limitatore di velocità, ecc.) ma sono applicabili a questi veicoli anche le:
• prescrizioni generali ADR che riguardano gli equipaggi, l’equipaggiamento, la documentazione
che deve trovarsi a bordo, salvo i casi di trasporti in esenzione, nonché la presenza di estintori
etichette, documenti, ecc.;
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