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CAPITOLO 5.4
                                          Documentazione

                5.4.0.     [1] Generalità

                5.4.0.1.   Se non diversamente speci¿ cato altrove, ogni trasporto di merci
                           regolamentato da ADR, deve essere accompagnato dalla docu-
                           mentazione prescritta nel presente capitolo, come appropriato.
                                 NOTA: Per la lista dei documenti che devono essere presenti a bordo delle
                                 unità di trasporto, cfr. 8.1.2.
                5.4.0.2.   È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati
                           (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la re-
                           dazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure
                           utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati
                           elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente
                           all'utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia
                           di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto.

                5.4.0.3.   Quando le informazioni relative alle merci pericolose sono fornite
                           al trasportatore per mezzo delle tecniche EDP o EDI, lo speditore
                           deve essere in grado di dare queste informazioni al trasportatore
                           sotto forma di documento cartaceo, in cui compariranno secondo
                           l’ordine prescritto nel presente capitolo.
                 Note redazione per 5.4.0
                 [1] Sezione così modi¿ cata dagli emendamenti ADR 2011.              5.4

                5.4.1.     Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni
                           relative

                5.4.1.1.   Informazioni generali che devono ¿gurare nel documento di

                           trasporto
                5.4.1.1.1.   Il o i documenti di trasporto devono contenere le seguenti informa-
                           zioni per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al trasporto:
                           a)  il numero ONU preceduto dalla lettera "UN" [1];
                           b)  la designazione uႈ ciale di trasporto della materia o dell'oggetto,

                              completata, se del caso (cfr. 3.2.8.1) [2] dal nome tecnico tra
                              parentesi  [9] (cfr. 3.1.2.8.1.1), chimico o biologico, conformemente
                              alla sezione 3.1.2;
                           c) - per le materie ed oggetti della classe 1: il codice di classi-
                                ¿ cazione menzionato nella colonna (3b) della tabella A del
                                capitolo 3.2.
                                Se nella colonna (5) della tabella A del capitolo 3.2 ¿ gurano
                                dei numeri di modelli di etichette diversi dai modelli 1, 1,4,
                                1.5, 1.6, questi numeri di modelli d'etichetta devono seguire
                                fra parentesi il codice di classi¿ cazione;
                              -  per le materie radioattive della classe 7, il numero della classe,
                                vale a dire: 7 [3];

                         Accordo ADR 2023                                    1137




                                                                           13/10/2022   17:13:39
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