Page 200 - ADR 2023
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mobili e i veicoli contenenti materie pericolose per l’ambiente che
                        soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 devono recare il marchio "materia
                        pericolosa per l’ambiente" così come viene indicato al 5.2.1.8.3. [3].
                        Tale prescrizione non si applica alle eccezioni previste nel 5.2.1.8.1
                        [6].

             5.3.6.2.   [4] Il marchio che identi¿ ca una materia pericolosa per l’ambiente
                        da apporre su contenitori,  contenitori per il trasporto alla rinfusa [6],
                        CGEM, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli deve essere
                        conforme a quello descritto nel 5.2.1.8.3 e rappresentato in ¿ gura
                        5.2.1.8.3, salvo che le dimensioni minime debbano essere 250 mm
                        x 250 mm. È possibile, in contenitori-cisterna o cisterne mobili di
                        capacità non superiore a 3000 litri e la cui super¿ cie disponibile

                        è insu௻ ciente per apporre i marchi prescritti, ridurre le dimensioni
                        minime a 100 mm x 100 mm [5]. Le altre disposizioni della sezione
                        5.3.1 relative alle etichette si applicano mutatis mutandis al marchio.
              Note redazione per 5.3.6
              [1] Sezione aggiunta dagli emendamenti ADR 2009.
              [2] Numerazione aggiunta dagli emendamenti ADR 2015.
              [3] Con le disposizione ADR 2015 sono state soppresse le seguenti parole: "Le disposizioni della
                sezione 5.3.1 relative alle etichette si applicano mutatis mutandis al marchio.".
              [4] Sottosezione aggiunta dagli emendamenti ADR 2015.
              [5] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2017.
              [6] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2019.




































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