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mobili e i veicoli contenenti materie pericolose per l’ambiente che
soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 devono recare il marchio "materia
pericolosa per l’ambiente" così come viene indicato al 5.2.1.8.3. [3].
Tale prescrizione non si applica alle eccezioni previste nel 5.2.1.8.1
[6].
5.3.6.2. [4] Il marchio che identi¿ ca una materia pericolosa per l’ambiente
da apporre su contenitori, contenitori per il trasporto alla rinfusa [6],
CGEM, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli deve essere
conforme a quello descritto nel 5.2.1.8.3 e rappresentato in ¿ gura
5.2.1.8.3, salvo che le dimensioni minime debbano essere 250 mm
x 250 mm. È possibile, in contenitori-cisterna o cisterne mobili di
capacità non superiore a 3000 litri e la cui super¿ cie disponibile
è insu ciente per apporre i marchi prescritti, ridurre le dimensioni
minime a 100 mm x 100 mm [5]. Le altre disposizioni della sezione
5.3.1 relative alle etichette si applicano mutatis mutandis al marchio.
Note redazione per 5.3.6
[1] Sezione aggiunta dagli emendamenti ADR 2009.
[2] Numerazione aggiunta dagli emendamenti ADR 2015.
[3] Con le disposizione ADR 2015 sono state soppresse le seguenti parole: "Le disposizioni della
sezione 5.3.1 relative alle etichette si applicano mutatis mutandis al marchio.".
[4] Sottosezione aggiunta dagli emendamenti ADR 2015.
[5] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2017.
[6] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2019.
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