Page 41 - Veicoli e trasporti eccezionali
P. 41

L         Circolazione macchine agricole
                    e operatrici eccezionali


              eccezionale agricolo può essere eff ettuato con convogli formati da macchine agricole
              semoventi e macchine agricole trainate che, per eff etto del carico, superare la lun-
              ghezza di 18,75 m. I convogli che possono essere ammessi alla circolazione come
              trasporti eccezionali possono riguardare solo il trasporto di un oggetti indivisibili, ca-
              ricati sulle macchine agricole, che, per esigenze funzionali all’impresa agricola o del
              proprietario del complesso agricolo, determinano il superamento delle dimensioni lon-
              gitudinale del complesso. Non sembra, invece, ammesso il trasporto di oggetti che
              determinano il superamento dei limiti di massa della macchina agricola.
                    Per quanto riguarda, il superamento delle dimensioni è consentito ed auto-
              rizzabile il trasporto di un oggetto indivisibile (diverso dalle attrezzature portate o
              semiportate) nei seguenti casi:
              •  superamento dei limiti di categoria solo nella lunghezza (cioè 18,75 m di lunghez-
                za),
              •  sporgenza di oltre 3/10 della lunghezza,
              •  sporgenza anteriore (salvo possibilità di una migliore risistemazione del carico
                che determini solo una sporgenza posteriore entro 3/10 della lunghezza) (412).
                    Non sembra autorizzabile, invece, il trasporto eccezionale agricolo per spor-
              genza laterale oltre i limiti di categoria.
                    Analogamente, occorre precisare che, come per gli altri veicoli, se il supera-
              mento dei limiti dimensionali è dovuto al carico costituito da merce divisibile (prodotti
              agricoli, animali, ecc.), la macchina agricola non è considerata eccezionale (413) ma
              ricorrono violazioni amministrative per sporgenza non ammessa (v. art. 164 CDS).
                    Possono essere autorizzati come trasporti eccezionali quelli eff ettuati  con
              macchine agricole che trasportano macchine per lavorazioni agricole, aventi dimen-
              sioni eccezionali, non dotate di idonei dispositivi di propulsione autonoma o che
              comunque non possono muoversi autonomamente (414).

              L1.2  Limitazioni di massa gravante sugli assi
                    Per le macchine agricole eccezionali è previsto inoltre il rispetto di determina-
              ti rapporti tra massa gravante sugli assi direttivi e massa gravante sui rimanenti (art.
              267 regolamento CDS). Tale rapporto non deve essere inferiore a:
              •  0,25  semoventi eccezionali aventi velocità massima 40 km/h,
              •  0,18  semoventi eccezionali aventi velocità massima 15 km/h,
              •  0,15  semoventi eccezionali semicingolate.

                (412)  Ad es., è vietato il trasporto di un albero su un rimorchio agricolo se la sporgenza supera 3/10 della
                   lunghezza, ovvero se, pur non superando tale limite, fa superare al complesso i limiti di categoria
                   (fi ssati in 16,50 m).
                (413)  In questo caso, la violazione dei limiti di massa è sanzionata dall’art. 167. In queste ipotesi, perciò,
                   le cose in eccedenza devono essere scaricate poiché un siff atto trasporto non è autorizzabile.
                (414)  Secondo l’art. art. 268 regolamento CDS queste macchine agricole, infatti, possono essere traspor-
                   tate su rimorchi agricoli con almeno due assi che però devono avere un’idonea portata (è quindi vie-
                   tato il trasporto che ecceda i limiti di massa ammessi dalla carta di circolazione/DU del rimorchio)
                   ed essere caratterizzati da attrezzature adeguate. In tal caso la domanda di autorizzazione deve
                   essere accompagnata anche dallo schema grafi co longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono
                   evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della mas-
                   sa sugli assi dello stesso. Prima della riformulazione dell’art. 105 CDS ad opera del DL 121/2021, il
                   trasporto era sottoposto al vincolo del rispetto della massima la lunghezza del convoglio che, com-
                   prensiva dell’eventuale sporgenza posteriore, non doveva superare i 18,75 m, con obbligo di scor-
                   ta tecnica che precede e segue il complesso con le normali modalità (v. § L2.7) se si superava la
                   lunghezza di 16,50 m. Questa parte della disposizione regolamentare citata, sebbene formalmente
                   in vigore, deve essere coordinata con le nuove disposizioni dell’art. 105 CDS come modifi cato dal
                   DL 121/2021 che hanno previsto un diverso limite di categoria in lunghezza (passato da 16,50 m a
                   18,75 m) e, quindi, fi no ad una sua modifi ca, deve essere sostanzialmente disapplicata.


              292
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46