Page 45 - Veicoli e trasporti eccezionali
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M Sanzioni specifiche per i trasporti eccezionali
M1.1 Ipotesi più gravi: art. 10 comma 18
Casi di particolare gravità sono costituiti dalla violazione dell’art. 10, c. 18,
CDS. Si tratta di eff ettuazione di un trasporto eccezionale o circolazione con un
veicolo eccezionale (429):
• senza autorizzazione (430) perché mai rilasciata. Si considera senza autorizzazio-
ne anche il veicolo eccezionale o il trasporto eccezionale per cui esiste autoriz-
zazione ma:
- è scaduta di validità, falsifi cata o alterata con cancellature o manomissioni;
- si riferisce ad un altro veicolo (es.: uso di un veicolo di riserva non annotato);
- è usata da impresa diversa da quella autorizzata;
- non riporta l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio del viaggio quando pre-
scritta (autorizzazioni singole o multiple);
• senza osservare anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione re-
lative a:
(429) La violazione ricorre solo se il superamento dei limiti di categoria è dovuto ad oggetti indivisibili
(es. pali, travi, alberi, ecc.). Invece, quando il carico è costituito da oggetti divisibili ricorre la viola-
zione dell’art. 61 CDS. In quest’ultimo caso, è prevista la sanzione accessoria del ritiro dei docu-
menti ai sensi dell’art. 216 CDS.
Per poter proseguire il viaggio, il conducente deve ricondurre il carico entro i limiti di sagoma propri
del veicolo quali risultano dalla carta di circolazione / DU. I documenti ritirati sono trattenuti dall’ac-
certatore che li restituisce dopo avere accertato la rego-larizzazione del carico. Per sporgenze ol-
tre la sagoma del veicolo ma senza superare i limiti di categoria si applica l’art. 164 CDS.
(430) L’ammontare delle sanzioni pecuniarie stabilite dai commi 18 e 19, come modifi cati dal comma
1, art. 28, legge n. 472/1999, nella misura di lire 1.165.000 - 4.700.000 per il comma 18 e di lire
235.000 - 940.000 per il comma 19, infranse la regola di adeguamento all’art. 195 CDS, non rico-
noscendo l’ultimo aumento entrato in vigore l’1.1.1999 e in virtù del quale, invece, l’importo delle
sanzioni sarebbe stato di lire 1.212.000 - 4.848.000 per il comma 18 e di lire 242.000 - 969.800
per il comma 19. All’atto della materiale stesura del disposto legislativo la sanzione era stata cor-
rettamente adeguata all’aumento allora vigente che comportava i seguenti importi: lire 1.175.000
- 4.700.000 per il comma 18 e lire 235.000 - 940.000 per il comma 19. Ma all’atto dell’emanazione
della legge non si è tenuto conto, non si sa se per scelta o per disattenzione, dell’ulteriore aumento
biennale maturato nel frattempo. Ad aumentare la confusione concorse anche un evidente refuso
di stampa (diventato però legale), per eff etto del quale il minimo della sanzione relativa al comma
18 risultò di lire 1.165.000 anziché di lire 1.175.000 con la conseguenza che non venne più rispet-
tato il solito rapporto 1 a 4 tra minimo e massimo edittale. Né risulta esente da dubbi il comma 2,
art. 28 legge n. 472/1999 che così dispone: “nel DLG n. 285/1992 (Codice della strada), e suc-
cessive modifi cazioni, ove siano indicati gli importi delle sanzioni di cui ai commi 18 e 19 dell’art.
10, essi vanno sostituiti con importi non rivalutati ai sensi dell’art. 195, comma 3, del medesimo
DLG, pari, rispettivamente, a lire un milione/quattro milioni e a lire duecentomila/ottocentomila”.
Anzitutto, importi come quelli in questione non ci risultano mai indicati in alcuna parte del CDS,
salvo che tra le “successive modifi cazioni” di cui sopra non si voglia includere anche la stessa ri-
formulazione dei commi 18 e 19 contenuta nel comma 1 del citato art. 28 legge n. 472/1999. Ma
sarebbe una tecnica legislativa a dir poco stravagante quella di fi ssare una sanzione e poi modi-
fi carla poche righe dopo, nell’ambito dello stesso articolo della stessa legge. Forse l’espressione
“ove siano indicati gli importi” voleva dire “ove si faccia riferimento agli importi”, raccogliendo così
le ipotesi di rinvio alle sanzioni previste dai commi 18 e 19, art. 10. Esistono due rinvii di questo
genere: uno nel corpo dello stesso art. 10, c. 23, e l’altro all’art. 62. Ma l’espressione “non rivaluta-
ti ai sensi dell’art. 195” lascia perplessi poiché non è chiaro se il legislatore abbia voluto introdur-
re un arretramento delle sanzioni, annullando gli aumenti fi no ad allora, o semplicemente abbia
voluto confermare nei testi legislativi originari gli importi base, come costante e unico riferimento
svincolato dai successivi aumenti: vero è che in questa seconda ipotesi avrebbe usato l’espres-
sione “da intendersi aggiornati ai sensi dell’art. 195”. La prima ipotesi va privilegiata per la rego-
la del “favor rei” ma, secondo chi scrive, pur nella sua discutibile formulazione, non sembra che il
comma 2 abbia voluto proporre una riduzione degli importi, ma solo perseguire lo scopo di assicu-
rare criteri di uniformità al sistema sanzionatorio, eliminando il rischio di decorrenze frammentarie
(rischio quanto mai reale se si considera la gran mole di interventi succedutisi sull’art. 10 CDS),
ed evitando quindi che i successivi adeguamenti delle sanzioni avessero a operare su importi con
riferimenti temporali diversi. La notazione oggi ha solo un valore storico.
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