Page 44 - Veicoli e trasporti eccezionali
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M SANZIONI SPECIFICHE PER I TRASPORTI ECCEZIONALI
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La circolazione di veicoli (compresi mezzi d’opera, macchine agricole opera-
trici) eccezionali o di trasporti eccezionali in violazione delle norme del Codice della
strada può dar luogo all’applicazione di gravi sanzioni amministrative.
M1 VIOLAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI ECCEZIONALI
Le violazioni relative alla circolazione dei veicoli o dei trasporti eccezionali,
sono riconducibili a due diversi comportamenti illeciti:
• circolare senza autorizzazione o in violazione di prescrizioni essenziali (art. 10, c.
18);
• violare prescrizioni non essenziali (art. 10, c. 19).
Tutti gli illeciti hanno carattere amministrativo ma le condotte riconducibili ai
comportamenti del primo tipo, sono punite più gravemente (oltre a sanzione pecu-
niaria, con sospensione della patente di guida del conducente e sospensione della
carta di circolazione / DU del veicolo) (428).
(428) La complessa disciplina delle sanzioni per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali pre-
senta ancora dei lati non molto chiari che pongono qualche dubbio all’interprete. Infatti, come si è
detto (v. § F) per aversi un trasporto eccezionale occorre che la merce trasportata sia indivisibile;
in caso contrario, le sanzioni applicabili non sono quelle dell’art. 10 CDS ma quelle degli artt. 164
(cattiva sistemazione o sporgenza non consentita), 167 (sovraccarico) ovvero 61 (superamento
limiti dimensionali di categoria) e 62 (superamento limiti di massa previsti per categoria) CDS.
Tuttavia, esistono casi in cui l’art. 10 defi nisce eccezionali anche i trasporti di oggetti divisibili ef-
fettuati con particolari veicoli. Ci si riferisce ai trasporti eff ettuati con:
• bisarche, che possono superare i limiti di categoria dell’art. 61 CDS in altezza ed in lunghezza;
• autoveicoli adibiti al trasporto di animali vivi con carrozzeria ad altezza variabile, che possono
superare i limiti di altezza dell’art. 61 CDS;
• trasporto di paglia o fi eno in balle o rotoli;
• veicoli di altezza variabile che trasportano animali;
• mezzi d’opera, che possono superare i limiti di massa previsti dall’art. 62 CDS.
In tutti questi casi, si consente il trasporto di oggetti divisibili oltre i limiti dimensionali e/o di massa
previsti dagli artt. 61 e 62 stabilendo che, se non si superano gli ulteriori limiti fi ssati caso per caso
dall’art. 10, il trasporto pur essendo qualifi cato come eccezionale, non è sottoposto all’obbligo di
autorizzazione.
Il fatto che si tratti di merce divisibile genera un legittimo dubbio nell’interprete: perché applicare
le sanzioni dell’art. 10 CDS se sono superati anche i maggiori limiti dimensionali o di massa fi ssati
da questa norma e non, invece, quelle previste dagli artt. 61 e 62 che sanzionano espressamen-
te chi circola con un veicolo che trasporta merce divisibile ed ha dimensioni o masse superiori a
quelle previste?
Un esempio potrà chiarire meglio la questione. Se una bisarca (veicolo isolato) trasporta più veico-
li che determinano sporgenze oltre la sagoma limite prevista dall’art. 10 (ad es. oltre 13,44 m che
rappresentano il limite massimo ammissibile) perché applicare le sanzioni dell’art. 10 e non quelle
dell’art. 61 CDS? Il carico, infatti, non è indivisibile e la sagoma può essere ricondotta entro i limiti
prescritti semplicemente scaricando qualche veicolo.
Questa interpretazione, nonostante la sua logica, non sembra essere stata seguita dal legislatore
che ha classifi cato i veicoli in esame come esercenti un “trasporto in condizioni di eccezionalità”
per il quale si richiede, ove siano superati i limiti indicati, l’autorizzazione per la circolazione. Una
soluzione dell’interrogativo esposto, che potrebbe mediare la disposizione del CDS e l’apparente
contraddizione in esso ravvisabile, potrebbe essere quella di distinguere, ai soli fi ni sanzionatori,
se il superamento dei limiti dimensionali è dovuto:
• alle attrezzature che caratterizzano permanentemente il veicolo (si pensi alle pedane estensi-
bili che caratterizzano la bisarca o al tetto sopraelevabile del veicolo adibito al trasporto anima-
li), si applicano le sanzioni dell’art. 10;
• soltanto agli oggetti trasportati sul veicolo (es. autovetture sporgenti eccessivamente), sareb-
bero applicabili le sanzioni dell’art. 61.
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