Page 40 - Veicoli e trasporti eccezionali
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               L     CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI
                     ECCEZIONALI
                     (5518)

                     Le macchine agricole e le macchine operatrici di dimensioni eccezionali, per
               circolare sulle strade, devono essere munite di autorizzazione. A tali veicoli, tutta-
               via, si applica autonoma disciplina e non quella relativa alla circolazione degli altri
               veicoli eccezionali (409), né si applicano le disposizioni e il disciplinare riguardanti la
               scorta di polizia e la scorta tecnica, che peraltro può essere svolta anche da sogget-
               ti non abilitati.

               L1    MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI
                     Sono considerate macchine agricole eccezionali:
               •  le macchine che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quel-
                 le previste dal Codice (sotto riportate);
               •  le trattrici equipaggiate con attrezzatura di tipo portato o semiportato che supera-
                 no i limiti stabiliti dall’art. 104, c. 7, CDS (v. § A3.2.1).
                     L’espressione “per necessità funzionali” usata dal Codice sta a indicare che il
               superamento dei limiti legali di massa o di sagoma deve essere connesso non al ca-
               rico trasportato ma alle attrezzature o alle caratteristiche costruttive della macchina
               agricola, e cioè al fatto che la macchina, per come è allestita e permanentemente
               attrezzata, supera i limiti previsti (410).
               L1.1  Trasporti eccezionali con macchine agricole
                     Come previsto dal CDS per gli autoveicoli (v. art. 10 CDS), sono ammissibili

               anche i trasporti eccezionali effettuati con macchine agricole (411), il trasporto
                 (409)  L’art. 104 CDS, integrato dagli artt. 265÷268 regolamento CDS, prevede una speciale discipli-
                    na per le macchine agricole di dimensioni eccezionali che circolano sulle strade pubbliche. Tale
                    normativa, come si è detto, prevale sulla disciplina generale dell’art. 10, perché più specifi ca e
                    valida esclusivamente per questa categoria di veicoli. La circolazione delle macchine operatrici
                    di dimensioni eccezionali (cioè delle macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sa-
                    goma e massa eccedenti quelle stabilite dagli artt. 61 e 62 CDS), per il rinvio normativo operato
                    dall’art. 114, c. 3, è disciplinata dalle norme valide per le macchine agricole. Per fugare ogni dub-
                    bio sulla speciale disciplina normativa applicabile a questi veicoli, l’art. 10, c. 26 (introdotto dal
                    DLG 10.9.1993 n. 360), ha espressamente escluso l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 10 a
                    macchine agricole e macchine operatrici di dimensioni eccezionali. Per tutte le macchine agrico-
                    le soggette ad immatricolazione, il nuovo comma 1 dell’art. 111 CDS dispone l’introduzione della
                    revisione obbligatoria, al fi ne di accertare la permanenza dei requisiti di sicurezza, e prevede, in
                    attuazione dell’art. 73 DLG 9.4.2008 n. 81, il conseguimento di una abilitazione all’uso delle mac-
                    chine agricole di cui saranno fi ssati col decreto attuativo criteri, modalità e contenuti formativi. La
                    revisione delle macchine agricole e operatrici è stata disposta dal Ministro delle infrastrutture e dei
                    trasporti, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, con DI 20.5.2015 che disciplina
                    la materia. La periodicità per la visita è di 5 anni.
                 (410)  Per le macchine agricole valgono le disposizioni generali sulla sistemazione del carico e sulla massa
                    complessiva di cui agli artt. 164 (sporgenza di cose) e 167 CDS (trasporto di cose sui veicoli).
                 (411)  La facoltà di eff ettuare trasporti eccezionali con macchine agricole, sia pure solo per carichi che supe-
                    rano i limiti di massima lunghezza ammissibile, è stata introdotta dalla modifi ca dell’art. 105 CDS di cui
                    al DL 121/2021 convertito in L 156/2021. In precedenza la possibilità di eff ettuare trasporti eccezionali
                    con macchine agricole non era ammessa se non con riferimento ad attrezzature portate o semi-por-
                    tate. Ai convogli che eff ettuano trasporti eccezionali agricoli, si applicano le norme relative all’autoriz-
                    zazione per la circolazione di macchine agricolo di dimensioni eccezionali di cui all’art. 104, comma 8
                    CDS. Tale norma, in precedenza era applicabile solo alle macchine agricole che per necessità funzio-
                    nali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste e per le trattrici equipaggiate con attrezzature di
                    tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7 dell’art. 108 CDS.


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