Page 40 - Veicoli e trasporti eccezionali
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L CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI
ECCEZIONALI
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Le macchine agricole e le macchine operatrici di dimensioni eccezionali, per
circolare sulle strade, devono essere munite di autorizzazione. A tali veicoli, tutta-
via, si applica autonoma disciplina e non quella relativa alla circolazione degli altri
veicoli eccezionali (409), né si applicano le disposizioni e il disciplinare riguardanti la
scorta di polizia e la scorta tecnica, che peraltro può essere svolta anche da sogget-
ti non abilitati.
L1 MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI
Sono considerate macchine agricole eccezionali:
• le macchine che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quel-
le previste dal Codice (sotto riportate);
• le trattrici equipaggiate con attrezzatura di tipo portato o semiportato che supera-
no i limiti stabiliti dall’art. 104, c. 7, CDS (v. § A3.2.1).
L’espressione “per necessità funzionali” usata dal Codice sta a indicare che il
superamento dei limiti legali di massa o di sagoma deve essere connesso non al ca-
rico trasportato ma alle attrezzature o alle caratteristiche costruttive della macchina
agricola, e cioè al fatto che la macchina, per come è allestita e permanentemente
attrezzata, supera i limiti previsti (410).
L1.1 Trasporti eccezionali con macchine agricole
Come previsto dal CDS per gli autoveicoli (v. art. 10 CDS), sono ammissibili
anche i trasporti eccezionali effettuati con macchine agricole (411), il trasporto
(409) L’art. 104 CDS, integrato dagli artt. 265÷268 regolamento CDS, prevede una speciale discipli-
na per le macchine agricole di dimensioni eccezionali che circolano sulle strade pubbliche. Tale
normativa, come si è detto, prevale sulla disciplina generale dell’art. 10, perché più specifi ca e
valida esclusivamente per questa categoria di veicoli. La circolazione delle macchine operatrici
di dimensioni eccezionali (cioè delle macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sa-
goma e massa eccedenti quelle stabilite dagli artt. 61 e 62 CDS), per il rinvio normativo operato
dall’art. 114, c. 3, è disciplinata dalle norme valide per le macchine agricole. Per fugare ogni dub-
bio sulla speciale disciplina normativa applicabile a questi veicoli, l’art. 10, c. 26 (introdotto dal
DLG 10.9.1993 n. 360), ha espressamente escluso l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 10 a
macchine agricole e macchine operatrici di dimensioni eccezionali. Per tutte le macchine agrico-
le soggette ad immatricolazione, il nuovo comma 1 dell’art. 111 CDS dispone l’introduzione della
revisione obbligatoria, al fi ne di accertare la permanenza dei requisiti di sicurezza, e prevede, in
attuazione dell’art. 73 DLG 9.4.2008 n. 81, il conseguimento di una abilitazione all’uso delle mac-
chine agricole di cui saranno fi ssati col decreto attuativo criteri, modalità e contenuti formativi. La
revisione delle macchine agricole e operatrici è stata disposta dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, con DI 20.5.2015 che disciplina
la materia. La periodicità per la visita è di 5 anni.
(410) Per le macchine agricole valgono le disposizioni generali sulla sistemazione del carico e sulla massa
complessiva di cui agli artt. 164 (sporgenza di cose) e 167 CDS (trasporto di cose sui veicoli).
(411) La facoltà di eff ettuare trasporti eccezionali con macchine agricole, sia pure solo per carichi che supe-
rano i limiti di massima lunghezza ammissibile, è stata introdotta dalla modifi ca dell’art. 105 CDS di cui
al DL 121/2021 convertito in L 156/2021. In precedenza la possibilità di eff ettuare trasporti eccezionali
con macchine agricole non era ammessa se non con riferimento ad attrezzature portate o semi-por-
tate. Ai convogli che eff ettuano trasporti eccezionali agricoli, si applicano le norme relative all’autoriz-
zazione per la circolazione di macchine agricolo di dimensioni eccezionali di cui all’art. 104, comma 8
CDS. Tale norma, in precedenza era applicabile solo alle macchine agricole che per necessità funzio-
nali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste e per le trattrici equipaggiate con attrezzature di
tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7 dell’art. 108 CDS.
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