Page 36 - Veicoli e trasporti eccezionali
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I MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D’OPERA
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Una speciale disciplina giuridica è prevista per i mezzi d’opera, particolari
veicoli eccezionali per massa ma non per dimensioni, utilizzati per il trasporto di
merce divisibile, che per eff etto del carico non superano i limiti di massa indicati dal
Codice della strada (v. § A1.4).
Questi veicoli, infatti, se non sono eccezionali per dimensioni e se non supe-
rano i limiti di massa fi ssati dall’art. 10 CDS, possono circolare senza autorizzazione
sulle strade inserite in un elenco pubblicato a cura del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili (388).
Circolazione dei mezzi d’opera
I1 DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE
I veicoli classifi cati (389) come mezzi d’opera, se ritenuti idonei e immatricolati per
il trasporto di cose oltre i limiti di massa dell’art. 62 CDS, sono considerati eccezionali
(v. § A1.4) e sono perciò soggetti alla disciplina a cui sono sottoposti tutti gli altri veicoli
eccezionali e, ovviamente, anche all’obbligo dell’apposita autorizzazione per circolare.
(388) V. art. 10, c. 7, CDS.
(389) La circolare DG della Motorizzazione 9.1.2008 prot. n. 2117 prevede:
“In sede di omologazione o approvazione dei veicoli classifi cabili mezzi d’opera, l’annotazione da
inserire deve essere una delle seguenti:
• “veicolo classifi cabile mezzo d’opera”;
• “veicolo class.le mezzo d’opera”.
Invece, in fase di stampa della carta di circolazione / DU, l’annotazione da riportare sulla carta di
circolazione / DU di un veicolo classifi cato mezzo d’opera, deve essere una delle seguenti:
• “veicolo classifi cato mezzo d’opera”;
• “veicolo class.to mezzo d’opera”.
... nei casi in cui i documenti di circolazione rechino annotazioni equivoche, l’UMC competente
emette, a richiesta degli interessati, un duplicato d’uffi cio della carta di circolazione / DU, con le
annotazioni conformi alle presenti disposizioni.”.
Al riguardo la circolare MIT 27.7.2015 prot. n. 3756 rammenta che i mezzi d’opera possono esse-
re autoveicoli isolati o complessi veicolari; questi ultimi sono omologati nel rispetto del rapporto di
traino pari a 1,45, ai sensi del punto 2) dell’Appendice III - art. 10 regolamento CDS relativa alle
caratteristiche costruttive e funzionali dei mezzi d’opera.
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