Page 33 - Veicoli e trasporti eccezionali
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G SCORTA MISTA (POLIZIA E SCORTA TECNICA) A VEICOLI
E TRASPORTI ECCEZIONALI
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I trasporti e i veicoli eccezionali sono soggetti a specifi ca autorizzazione alla
circolazione, rilasciata a seconda dei casi dall’ente proprietario o concessionario
della strada o dalle regioni (v. § C). Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti nonché un servizio di scorta tecnica (v. § E).
Quando la circolazione del veicolo eccezionale o l’eff ettuazione del trasporto
eccezionale, per le sue caratteristiche dimensionali e/o per quelle della strada che
deve percorrere, impone la chiusura temporanea totale della strada per un tratto si-
gnifi cativo con la deviazione del traffi co veicolare su altre strade, oppure sia prevista
la chiusura del tratto stradale per più di un’ora, il capo scorta ne da comunicazione
(298) agli organi di polizia stradale competenti per territorio. Questi possono auto-
rizzare il personale della stessa scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia,
realizzando così la cosiddetta scorta mista, oppure, se le circostanze lo consentono
e in via assolutamente residuale (299) a eseguire direttamente le necessarie opera-
zioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento, così come avveniva in prece-
denza per la cosiddetta scorta in delega.
Gli enti a cui la legge attribuisce competenza in materia di scorta di polizia,
sono (300):
(298) Con la modifi ca apportata all’art. 10 CDS dalla legge 29.7.2010 n. 120, l’ente proprietario della
strada che rilascia l’autorizzazione alla circolazione del trasporto eccezionale può imporre la scor-
ta tecnica, ma non più la scorta polizia. Prima di iniziare il servizio, il capo-scorta ha l’obbligo di
verifi care tutto il percorso, anche per far emergere situazioni contingenti che richiedano la predi-
sposizione di itinerari alternativi per gestire i fl ussi di veicoli a cui viene interdetta la circolazione
durante il movimento del trasporto eccezionale. I casi in cui sia necessaria l’operazione di chiusu-
ra totale della carreggiata sono rimessi alla prudente valutazione del capo-scorta, che assume le
responsabilità civili e penali conseguenti alle sue scelte operative.
Prima di eff ettuare il viaggio il capo scorta informa, coi prescritti preavvisi (v. § E4), gli organi di
polizia competenti che, nei casi di chiusura completa al traffi co della strada, possono autorizzare
la scorta tecnica ad eseguire direttamente le necessarie operazioni o a coadiuvare il personale di
polizia. In tali frangenti la deviazione del traffi co veicolare su itinerari alternativi costituisce l’unico
estremo rimedio per contemperare le esigenze di sicurezza stradale con la libertà di circolazio-
ne di tutti gli utenti della strada, compreso il trasporto eccezionale (circolare Ministero dell’interno
19.5.2011, prot. n. 300/A/4691/11/101/21/2, attuativa delle modifi che del Disciplinare di cui al Dl
4.2.2011).
L’intervento degli organi di polizia stradale è ormai residuale, solo ove fosse necessario per supe-
rare rilevanti diffi coltà alla circolazione dovuti alla chiusura o deviazione del traffi co. Esso è ricon-
ducibile a due precise disposizioni: l’art. 10, c. 9, terzo periodo, CDS; art. 16, cc. 4 e 5, regolamen-
to CDS (v. § E).
(299) L’art. 10, c. 9, CDS e l’art. 16, cc. 4 e 5, regolamento CDS, prevedono la possibilità che, nei casi
in cui si renda necessaria la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternati-
vi, la polizia stradale possa, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la scorta tecnica ad eseguire le
necessarie operazioni senza presenza di polizia, ovvero coadiuvare il personale di polizia dando
vita alla c.d. scorta mista.
(300) Nonostante questa ripartizione, che indica gli organi competenti in via ordinaria, è da ammetter-
si che anche gli altri organi di Polizia richiamati dal comma 1, art. 12 CDS (es. il personale della
Guardia di fi nanza, della Polizia di Stato - diverso da quello della Specialità polizia stradale) pos-
sano eff ettuare servizi di scorta nell’ambito del territorio di propria competenza, sia pure in via ec-
cezionale ed in misura residuale (in genere solo se, per particolari situazioni contingenti, mancano
gli organi sopra indicati ovvero a supporto della loro opera). Per le autostrade è sempre competen-
te la Polizia stradale. Gli organi di polizia richiamati dall’art. 12 CDS ai commi 2 (uffi ciali e agenti
di polizia giudiziaria diversi dai soggetti sopra indicati) e 3 (cioè il personale ivi indicato che acqui-
sisce i poteri di polizia stradale solo previo superamento di apposito esame di qualifi cazione) non
sono invece abilitati, neanche in via eccezionale, ad eff ettuare servizi di scorta.
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