Page 29 - Veicoli e trasporti eccezionali
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               F     AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI
                     (RILASCIO, VALIDITÀ, SOSPENSIONE E REVOCA)
                     (5512)

                     Per eff ettuare un trasporto eccezionale o far circolare un veicolo eccezionale
               occorre essere in possesso di apposita autorizzazione che va richiesta:
               •  almeno 15 giorni prima del viaggio o della data di decorrenza del periodo auto-
                 rizzato con specifi ca domanda in carta legale corredata della documentazione
                 necessaria;
               •  all’ente competente in relazione al tipo di strada che il veicolo o il trasporto ecce-
                 zionale devono percorrere o attraversare:
                 -  strade statali e autostrade libere (cioè senza pedaggio e non gestite da società
                    concessionarie): direzione compartimentale dell’ANAS;
                 -  strade militari: comando militare di zona;
                 -  strade provinciali e comunali (in defi nitiva per tutte le altre strade, autostrade
                    escluse): regione che, a sua volta, può delegare le province, che avranno
                    competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo
                    nulla osta delle altre province;
                 -  autostrade gestite da società concessionarie: alla Direzione di tronco compe-
                    tente per il luogo di partenza.
                     La predetta autorizzazione, che può essere rinnovata o prorogata nella vali-
               dità, è soggetta ai normali vincoli di decadenza, sospensione e revoca.
                     Ai fi ni della massima semplifi cazione e celerità, gli enti proprietari di strade o i
               loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo
               corrisposta in modo virtuale. Gli stessi possono costituire consorzi o stipulare con-
               venzioni tra loro, al fi ne di istituire sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni, e
               possono inoltre richiedere l’interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con
               quelli della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle
               imprese in materia di trasporti e navigazione.
                     La procedura autorizzatoria con le relative prescrizioni è contenuta nell’art.
               16 del regolamento di esecuzione del codice della strada e trova nel comma 10
               dell’art. 10 CDS il suo presupposto fondamentale:  “L’autorizzazione può essere
               data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali,
               con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione”. Per evitare le
               diff ormità applicative che a volte si riscontrano nell’operato degli enti preposti al
               rilascio delle autorizzazioni il MIMS ha emanato una specifi ca direttiva articolata in
               pochi ma fondamentali punti (262).

                 (262)  La direttiva 15.6.2017 n. 293, destinata agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni alla circo-
                    lazione di trasporti e di veicoli eccezionali, rammenta i principali adempimenti previsti dalla nor-
                    mativa vigente e richiama alcuni aspetti di particolare rilevanza ai fi ni della sicurezza stradale sui
                    seguenti temi:
                    •  catasto delle strade: gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni devono istituire e pubblicare
                      il catasto stradale della rete viaria di competenza, aggiornando i dati relativi al suo stato tecni-
                      co e giuridico, comprese le caratteristiche di percorribilità da parte dei mezzi d’opera e tutte le
                      informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni, con particolare riguardo
                      alla presenza e allo stato di opere d’arte (quali ad esempio cavalcavia stradali o ferroviari).
                       L’autorizzazione può essere data solo per masse complessive inferiori alla portata compatibi-
                      le con le opere d’arte e solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture
                      stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione;
                    •  istruttoria preventiva: è necessaria l’esecuzione di una accurata istruttoria, in riferimento alle
                      caratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati e alle caratte-
                      ristiche delle strade interessate dal transito, la quale, come attività specialistica, deve essere


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