Page 29 - Veicoli e trasporti eccezionali
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F AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI
(RILASCIO, VALIDITÀ, SOSPENSIONE E REVOCA)
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Per eff ettuare un trasporto eccezionale o far circolare un veicolo eccezionale
occorre essere in possesso di apposita autorizzazione che va richiesta:
• almeno 15 giorni prima del viaggio o della data di decorrenza del periodo auto-
rizzato con specifi ca domanda in carta legale corredata della documentazione
necessaria;
• all’ente competente in relazione al tipo di strada che il veicolo o il trasporto ecce-
zionale devono percorrere o attraversare:
- strade statali e autostrade libere (cioè senza pedaggio e non gestite da società
concessionarie): direzione compartimentale dell’ANAS;
- strade militari: comando militare di zona;
- strade provinciali e comunali (in defi nitiva per tutte le altre strade, autostrade
escluse): regione che, a sua volta, può delegare le province, che avranno
competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo
nulla osta delle altre province;
- autostrade gestite da società concessionarie: alla Direzione di tronco compe-
tente per il luogo di partenza.
La predetta autorizzazione, che può essere rinnovata o prorogata nella vali-
dità, è soggetta ai normali vincoli di decadenza, sospensione e revoca.
Ai fi ni della massima semplifi cazione e celerità, gli enti proprietari di strade o i
loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo
corrisposta in modo virtuale. Gli stessi possono costituire consorzi o stipulare con-
venzioni tra loro, al fi ne di istituire sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni, e
possono inoltre richiedere l’interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con
quelli della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle
imprese in materia di trasporti e navigazione.
La procedura autorizzatoria con le relative prescrizioni è contenuta nell’art.
16 del regolamento di esecuzione del codice della strada e trova nel comma 10
dell’art. 10 CDS il suo presupposto fondamentale: “L’autorizzazione può essere
data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali,
con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione”. Per evitare le
diff ormità applicative che a volte si riscontrano nell’operato degli enti preposti al
rilascio delle autorizzazioni il MIMS ha emanato una specifi ca direttiva articolata in
pochi ma fondamentali punti (262).
(262) La direttiva 15.6.2017 n. 293, destinata agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni alla circo-
lazione di trasporti e di veicoli eccezionali, rammenta i principali adempimenti previsti dalla nor-
mativa vigente e richiama alcuni aspetti di particolare rilevanza ai fi ni della sicurezza stradale sui
seguenti temi:
• catasto delle strade: gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni devono istituire e pubblicare
il catasto stradale della rete viaria di competenza, aggiornando i dati relativi al suo stato tecni-
co e giuridico, comprese le caratteristiche di percorribilità da parte dei mezzi d’opera e tutte le
informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni, con particolare riguardo
alla presenza e allo stato di opere d’arte (quali ad esempio cavalcavia stradali o ferroviari).
L’autorizzazione può essere data solo per masse complessive inferiori alla portata compatibi-
le con le opere d’arte e solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture
stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione;
• istruttoria preventiva: è necessaria l’esecuzione di una accurata istruttoria, in riferimento alle
caratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati e alle caratte-
ristiche delle strade interessate dal transito, la quale, come attività specialistica, deve essere
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