Page 26 - Veicoli e trasporti eccezionali
P. 26

E         Scorta ai veicoli e ai trasporti eccezionali




              E1    OBBLIGATORIETÀ O MENO DELLA SCORTA
                    Il regolamento di esecuzione al CDS prevede i casi di obbligatorietà e non
              obbligatorietà della scorta (198).
                    Secondo le disposizioni del regolamento al CDS, non è necessaria la scorta:
              •  per i veicoli eccezionali solo per massa (cioè non eccedenti i limiti dimensionali
                di categoria) salvo il caso in cui, per eff etto di una loro ingente massa, siano co-
                stretti a marciare a velocità molto ridotta (meno di 40 km/h per strade tipo A e B
                oppure meno di 30 km/h per le altre strade);
              •  quando, pur trattandosi di veicoli o di trasporti che eccedono i limiti dimensionali
                previsti dall’art. 61 CDS, non ricorre nessuna delle condizioni indicate in seguito
                (v. § E2);

                     polizia stradale possono autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale
                     di polizia o ad eseguire direttamente le operazioni necessarie.
                   Sebbene non espressamente previsto, nulla impedisce agli organi di polizia stradale di eseguire
                   direttamente, senza il concorso della scorsa tecnica, le necessarie operazioni di viabilità in en-
                   trambi i casi suddetti. Tale soluzione è da ritenere, tuttavia, assolutamente eccezionale in quan-
                   to contraria ai principi del processo di riforma che ha trasferito le funzioni di scorta di sicurezza a
                   soggetti privati (v. §D1.5).
                (198)  V. art. 16 regolamento CDS, come modifi cato dal DPR 12.2.2013 n. 31. Detto decreto è entrato in
                   vigore il 3.6.2013 e la sua disciplina si applica alle autorizzazioni rilasciata a partire da quella data:
                   le autorizzazioni precedenti restano valide fi no alla naturale scadenza o fi no alla prima richiesta di
                   modifi ca o proroga. La modifi ca normativa del 2004 di questa norma regolamentare è stata resa
                   necessaria dalla modifi ca dell’art. 12 CDS avvenuta ad opera della legge n. 214/2003. Infatti, per
                   dare concreta attuazione alla previsione dei nuovi poteri conferiti al personale di scorta tecnica,
                   dovevano essere modifi cati i primi 4 commi dell’art. 16 regolamento CDS in cui si stabiliva, in con-
                   trasto con la nuova previsione dell’art. 12, che il personale di scorta tecnica non poteva svolgere

                   interventi di regolazione del traffi co. La norma dell’art. 16 regolamento CDS è stata, tuttavia, rifor-
                   mulata conservando l’impianto generale delle disposizioni precedenti e, quindi, mantenendo una
                   precisa distinzione tra casi in cui la scorta poteva essere eff ettuata dal personale abilitato di scor-
                   ta tecnica e quelli in cui l’ente proprietario della strada doveva imporre una scorta di polizia. Que-
                   sta impostazione sembrava tuttavia non aver tenuto completamente conto del reale spirito della
                   riforma dell’art. 12 CDS che, secondo un indirizzo interpretativo evolutivo, avrebbe dovuto rimuo-
                   vere ogni limite per lo svolgimento delle scorte da parte dei privati (che, ad ogni eff etto, nel corso
                   dell’attività di scorta, sono stati automaticamente equiparati alla polizia stradale). Se tale indirizzo
                   fosse stato completamente attuato, seguendo il reale spirito della riforma, l’art. 16 regolamento
                   CDS avrebbe dovuto consentire al personale abilitato delle scorte tecniche di svolgere l’attività di
                   scorta a tutti i veicoli o trasporti eccezionali, senza richiedere l’intervento della polizia. Con que-
                   sta interpretazione evolutiva, perciò, tutte le scorte tecniche sarebbero passate ai privati abilita-
                   ti e sarebbe, altresì, stata immediatamente sospesa l’attività di concessione di deleghe da parte
                   della polizia stradale. Questa soluzione, almeno in una prima fase del processo attuativo della ri-
                   forma, non è stata ritenuta praticabile dal legislatore in quanto non in grado di fornire le adeguate
                   garanzie di sicurezza del trasporto. Con la riforma del 2004 dell’art. 16 regolamento CDS, perciò,
                   da una parte si è consentito agli organi di polizia stradale il recupero di una parte rilevante delle
                   risorse dedicate alle scorte (non inferiore al 40% del totale dei servizi di scorta svolti in preceden-
                   za) ma, dall’altra, per la restante parte delle scorte che tali organi dovrebbero eff ettuare, si è co-
                   munque reso possibile il trasferimento ai soggetti privati abilitati, mantenendo un controllo ed un
                   fi ltro di sicurezza, secondo il precedente modello procedimentale della delega di scorta tecnica.
                   In questa ottica la modifi ca dell’art. 10 CDS operata dalla legge n. 120/2010 ha previsto per l’en-
                   te proprietario solo la possibilità di imporre una scorta tecnica. Una serie di interventi normativi (la
                   modifi ca dell’art. 10 CDS operata dalla legge n. 120/2010, che ha previsto per l’ente proprietario
                   solo la possibilità di imporre una scorta tecnica (v. § E2), l’approvazione del DPR 12.2.2013 n. 31,
                   che ha modifi cato in maniera signifi cativa gli artt. da 13 a 21 del regolamento e in modo particolare
                   l’art. 16 concernente disposizioni sulle modalità di eff ettuazione delle scorte tecniche, l’emanazio-
                   ne del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27.8.2014 di modifi ca al Disciplinare
                   per le scorte tecniche) ha defi nitivamente e completamente trasferito l’eff ettuazione del servizio di
                   scorta ai veicoli e trasporti eccezionali ad imprese private autorizzate, salvo alcuni rari casi in cui
                   l’intervento degli organi di polizia stradale si renda necessario per superare rilevanti diffi  coltà alla
                   circolazione dovuti alla chiusura o deviazione del traffi  co.


              142
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31