Page 30 - Veicoli e trasporti eccezionali
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F         Autorizzazioni ai trasporti eccezionali
                    (rilascio, validità, decadenza, sospensione e revoca)


              F1    RICHIESTA DI RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE
                    Prima di eff ettuare un trasporto eccezionale o far circolare un veicolo ecce-
              zionale è necessario ottenere la prescritta autorizzazione, che deve essere rilascia-
              ta entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
                    Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinarne il rilascio deve
              essere espressamente motivato.
                    Sia i termini di rilascio che quelli di presentazione possono essere ridotti per
              ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, o per esigenze di
              esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d’urgenza; possono essere
              altresì ridotti, per veicoli già autorizzati, in caso di trasferimento presso offi  cine di
              riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, o in caso di veicoli adibiti a
              soccorso o rimozione. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata e
              se ne può chiedere la defi nizione nel termine massimo di tre giorni lavorativi, nel
              qual caso l’ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d’urgenza.
                    La domanda:
              •  deve essere sempre sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa di tra-
                sporto o dal proprietario del veicolo (263);
              •  va presentata in carta resa legale all’ente proprietario della strada.
                    Nella domanda devono essere dettagliatamente indicati:
              •  caratteristiche dimensionali e di massa del veicolo o del trasporto eccezionale
                (264),

                     condotta da personale tecnico appositamente formato e addestrato, con specifi co riferimento
                     anche ai controlli della documentazione nonché alla verifi ca di tutte le dichiarazioni e documen-
                     tazioni prodotte dai richiedenti.
                      Nell’indicazione del percorso il richiedente deve espressamente elencare le strade interessate
                     al transito e non avanzare richieste su intera rete;
                   •  coordinamento tra enti: si rende tanto più necessario in relazione al fatto che il transito può in-
                     teressare tratti stradali aventi caratteristiche anche molto diverse tra loro.
                      Le rilevanti implicazioni di sicurezza stradale escludono l’applicazione del silenzio-assenso alle
                     fasi della procedura autorizzativa;
                   •  prescrizioni: già previste dall’art. 16, c. 1, regolamento CDS le prescrizioni su particolari percor-
                     si da seguire o da evitare; particolari limiti di velocità da rispettare; particolari modalità di mar-
                     cia, potranno comportare periodi ed orari durante i quali la circolazione non è autorizzata.
                      L’imposizione della scorta tecnica, da prescrivere espressamente nell’atto autorizzativo, può
                     rendersi necessaria, oltre che nei casi previsti dall’art. 10, c. 9, CDS e dall’art. 16, cc. 2 e 3,
                     regolamento CDS anche nel caso di prescrizioni riguardanti modalità di circolazione che non
                     possono essere attuate dal solo conducente del veicolo o trasporto eccezionale;
                   •  tutela della strada: anche alla luce i casi disastrosi di crollo dei cavalcavia, la direttiva racco-
                     manda lo scrupoloso rispetto delle sue indicazioni e curando nel contempo di evitare prescri-
                     zioni inutilmente penalizzanti nella presunzione di una maggiore sicurezza.
                (263)  Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte ai sensi della vigente normativa in ma-
                   teria di dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o
                   da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell’art.
                   91 CDS. Deve essere sempre indicato il nominativo del proprietario, un suo recapito telefonico e
                   il suo indirizzo e-mail.
                   Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta

                   anche dall’esercente l’offi cina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell’art. 98 CDS e
                   dell’art. 1 c. 1 DPR n. 474/2001, ovvero dall’esercente l’attività di soccorso o di rimozione, oppure
                   corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.
                   Nel caso di trasporto per conto terzi, si deve anche dichiarare di avere tutti gli specifi ci requisiti e
                   autorizzazioni di cui alla legge n. 298/1974 e successive modifi cazioni. Per le autorizzazioni rela-
                   tive ai casi degli artt. 98 e 99 CDS tale dichiarazione non è necessaria.
                (264)  Modello di dichiarazione sostitutiva, attestante la massa massima del carico, è allegato alla circo-
                   lare MIT 1.7.2013 prot. n. 3911/RU: in essa va anche dichiarato che il carico indivisibile è traspor-

                   tato in conto proprio, ovvero affi dato a un’impresa di autotrasporto per conto di terzi (e si indiche-
                   rà, a seconda dei casi, il numero di licenza per trasporto in conto proprio; il numero di iscrizione al

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