Page 30 - Veicoli e trasporti eccezionali
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F Autorizzazioni ai trasporti eccezionali
(rilascio, validità, decadenza, sospensione e revoca)
F1 RICHIESTA DI RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE
Prima di eff ettuare un trasporto eccezionale o far circolare un veicolo ecce-
zionale è necessario ottenere la prescritta autorizzazione, che deve essere rilascia-
ta entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinarne il rilascio deve
essere espressamente motivato.
Sia i termini di rilascio che quelli di presentazione possono essere ridotti per
ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, o per esigenze di
esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d’urgenza; possono essere
altresì ridotti, per veicoli già autorizzati, in caso di trasferimento presso offi cine di
riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, o in caso di veicoli adibiti a
soccorso o rimozione. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata e
se ne può chiedere la defi nizione nel termine massimo di tre giorni lavorativi, nel
qual caso l’ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d’urgenza.
La domanda:
• deve essere sempre sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa di tra-
sporto o dal proprietario del veicolo (263);
• va presentata in carta resa legale all’ente proprietario della strada.
Nella domanda devono essere dettagliatamente indicati:
• caratteristiche dimensionali e di massa del veicolo o del trasporto eccezionale
(264),
condotta da personale tecnico appositamente formato e addestrato, con specifi co riferimento
anche ai controlli della documentazione nonché alla verifi ca di tutte le dichiarazioni e documen-
tazioni prodotte dai richiedenti.
Nell’indicazione del percorso il richiedente deve espressamente elencare le strade interessate
al transito e non avanzare richieste su intera rete;
• coordinamento tra enti: si rende tanto più necessario in relazione al fatto che il transito può in-
teressare tratti stradali aventi caratteristiche anche molto diverse tra loro.
Le rilevanti implicazioni di sicurezza stradale escludono l’applicazione del silenzio-assenso alle
fasi della procedura autorizzativa;
• prescrizioni: già previste dall’art. 16, c. 1, regolamento CDS le prescrizioni su particolari percor-
si da seguire o da evitare; particolari limiti di velocità da rispettare; particolari modalità di mar-
cia, potranno comportare periodi ed orari durante i quali la circolazione non è autorizzata.
L’imposizione della scorta tecnica, da prescrivere espressamente nell’atto autorizzativo, può
rendersi necessaria, oltre che nei casi previsti dall’art. 10, c. 9, CDS e dall’art. 16, cc. 2 e 3,
regolamento CDS anche nel caso di prescrizioni riguardanti modalità di circolazione che non
possono essere attuate dal solo conducente del veicolo o trasporto eccezionale;
• tutela della strada: anche alla luce i casi disastrosi di crollo dei cavalcavia, la direttiva racco-
manda lo scrupoloso rispetto delle sue indicazioni e curando nel contempo di evitare prescri-
zioni inutilmente penalizzanti nella presunzione di una maggiore sicurezza.
(263) Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte ai sensi della vigente normativa in ma-
teria di dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o
da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell’art.
91 CDS. Deve essere sempre indicato il nominativo del proprietario, un suo recapito telefonico e
il suo indirizzo e-mail.
Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta
anche dall’esercente l’offi cina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell’art. 98 CDS e
dell’art. 1 c. 1 DPR n. 474/2001, ovvero dall’esercente l’attività di soccorso o di rimozione, oppure
corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.
Nel caso di trasporto per conto terzi, si deve anche dichiarare di avere tutti gli specifi ci requisiti e
autorizzazioni di cui alla legge n. 298/1974 e successive modifi cazioni. Per le autorizzazioni rela-
tive ai casi degli artt. 98 e 99 CDS tale dichiarazione non è necessaria.
(264) Modello di dichiarazione sostitutiva, attestante la massa massima del carico, è allegato alla circo-
lare MIT 1.7.2013 prot. n. 3911/RU: in essa va anche dichiarato che il carico indivisibile è traspor-
tato in conto proprio, ovvero affi dato a un’impresa di autotrasporto per conto di terzi (e si indiche-
rà, a seconda dei casi, il numero di licenza per trasporto in conto proprio; il numero di iscrizione al
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