Page 25 - Veicoli e trasporti eccezionali
P. 25

E




               E     SCORTA AI VEICOLI E AI TRASPORTI ECCEZIONALI
                     (5515)

                     A garanzia della sicurezza della circolazione è stato previsto l’istituto della
               scorta di sicurezza del veicolo o del trasporto eccezionale che, a seconda dei casi,
               può essere reso obbligatorio (195).
                     La scorta può essere di due tipi:
               •  scorta tecnica, eff ettuata con mezzi propri dell’impresa di trasporto o affi  data
                 a imprese specializzate in questo servizio. Per l’esercizio di tale attività è ne-
                 cessario essere in possesso di apposita autorizzazione (v. § E5) e, il personale
                 addetto, di apposita abilitazione (v. § E6);
               •  scorta di polizia, quando è realizzata da personale che svolge servizio di polizia
                 stradale integrata solitamente da personale abilitato di scorta tecnica (e quindi
                 diviene scorta mista).
                     Prima della modifi ca introdotta dalla legge n. 120/2010 la scelta del tipo di
               scorta avveniva a cura dell’ente proprietario della strada in base ai parametri defi niti
               dal regolamento di esecuzione del CDS, in cui si individuavano quattro fasce, in
               relazione alla tipologia di strada ed alle caratteristiche dimensionali dei veicoli ec-
               cezionali, contenenti tutte le possibili combinazioni di obbligo o meno di scorta e di
               tipologia di scorta.
                     Attualmente l’ente proprietario della strada può imporre o meno l’obbligo del-
               la scorta, intendendo che trattasi sempre di scorta tecnica (196). Quest’ultima dovrà
               poi richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale ma solo qualora il transito
               del veicolo o del trasporto eccezionale dovesse imporre la chiusura totale della
               strada con l’approntamento di itinerari alternativi.
                     L’intervento degli organi di polizia stradale è anche previsto qualora la chiu-
               sura del tratto di strada interessato al transito ha durata prevedibile superiore a
               un’ora (197).
                 (195)  La normativa relativa ai trasporti e ai veicoli eccezionali, con l’evidente fi nalità della salvaguardia
                    della sicurezza stradale, stabilisce (art. 10, c. 9, CDS) che nel provvedimento di autorizzazione
                    possa venire imposto un servizio di scorta tecnica con le modalità e nei casi previsti dal regola-
                    mento CDS. Il CDS, quindi, assegna all’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione
                    alla circolazione anche il compito di prescrivere un servizio di scorta: nell’assolvere tale compito
                    l’ente proprietario non ha molta autonomia o discrezionalità, essendo vincolato da precisi parame-
                    tri fi ssati dall’art. 16 regolamento CDS.
                 (196)  Dopo le modifi che all’art. 10 CDS apportate dall’art. 4 della legge n. 120/2010, il servizio di scorta
                    ai veicoli e trasporti eccezionali è svolto esclusivamente da imprese private autorizzate e con sog-
                    getti abilitati ai sensi del DM 18.7.1997 e s.m.i.. L’intervento degli organi di polizia stradale è pre-

                    visto in rari casi, per superare rilevanti diffi coltà alla circolazione dovuti alla chiusura o deviazione

                    del traffi co. Nell’autorizzazione, pertanto, quando è imposta la scorta, deve essere sempre intesa
                    come scorta tecnica (v. § D1.5).
                 (197)  Come già detto, l’intervento degli organi di polizia stradale è ormai residuale, solo ove fosse ne-
                    cessario per superare rilevanti diffi coltà alla circolazione dovuti alla chiusura o deviazione del traf-

                    fi co. Esso è riconducibile a due precise disposizioni:
                    •  art. 10, c. 9, terzo periodo, CDS, secondo cui “Qualora il transito del veicolo eccezionale o del tra-
                      sporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento
                      di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale
                      competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale
                      della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luo-
                      go di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento”;
                    •  art. 16, cc. 4 e 5, regolamento, che impone al responsabile della scorta tecnica un obbligo di
                      comunicazione agli organi di polizia stradale in una serie di casi, tra cui, quando è necessaria
                      l’adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traf-
                      fi co su itinerari alternativi, ai sensi dell’art. 10, c. 9, CDS, ovvero quando la chiusura del tratto
                      stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un’ora. In tale evenienza, gli organi di

                                                                                     141
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30