Page 21 - Veicoli e trasporti eccezionali
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               D     PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI
                     IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ
                     (5514)

                     Le modalità di svolgimento del trasporto eccezionale sono sostanzialmente
               contenute nell’autorizzazione anche se ovviamente sono applicabili a tale tipologia di
               trasporto le norme generali fra cui in particolare si rammenta l’obbligo di verifi ca della
               percorribilità delle strade. Per quanto riguarda le prescrizioni dell’autorizzazione ve ne
               sono talune applicabili a tutti i trasporti ed altre in relazione alla particolare tipologia.
               Fra quelle generali si ricorda: percorsi da seguire e da evitare, limiti di velocità, ob-
               bligo o meno della scorta, orari, modalità operative, sistemazione del carico, obbligo
               delle segnalazioni (dispositivi supplementari, pannelli retrorifl ettenti), ecc.

               D1    PRESCRIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I VEICOLI O
                     TRASPORTI ECCEZIONALI
                     Il Codice non detta una specifi ca disciplina delle modalità di svolgimento del
               trasporto eccezionale o delle norme di comportamento per la circolazione dei veicoli
               eccezionali, in quanto quasi tutte le prescrizioni in materia devono essere contenute
               nella relativa autorizzazione (150). Tuttavia, alcune norme di comportamento speci-
               fi che per la circolazione di questi veicoli si possono rinvenire nel regolamento CDS
               e costituiscono un nucleo minimo di disposizioni obbligatorie per tutti i veicoli o tra-
               sporti eccezionali che devono essere rispettate anche se non sono espressamente
               richiamate nell’autorizzazione.

               D1.1  Possesso dei documenti autorizzativi durante la circolazione
                     I documenti di autorizzazione in originale devono sempre:
               •  accompagnare il veicolo quando questo circola in regime di trasporto eccezionale;
               •  essere conservati in buono stato;
               •  non essere in alcun modo manomessi, pena l’immediata decadenza.
                     L’autorizzazione alla circolazione può imporre che siano presenti a bordo del
               veicolo anche altri documenti che fanno parte integrante dell’autorizzazione stessa
               quali lo schema grafi co di carico (151) o, per i vettori stranieri, il documento tecnico

                 (150)  La valutazione del corretto comportamento del conducente deve essere perciò compiuta princi-
                    palmente in base alle disposizioni indicate nell’autorizzazione. Tuttavia, come già ricordato, im-
                    portanti prescrizioni di carattere generale, cioè valide per tutti i veicoli o trasporti eccezionali, sono
                    contenute nel Regolamento CDS e nel Disciplinare per le scorte tecniche (DM 18.7.1997 n. 3806)
                    qualora scortato. Quando il comportamento del conducente non è conforme a prescrizioni e indi-
                    cazioni contenute nell’autorizzazione, gli agenti addetti al servizio di polizia stradale possono ap-
                    plicare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, cc. 18 e 19.
                 (151)  Non sembra rinvenirsi nel Codice o nel regolamento norma che impone all’impresa di trasporto di
                    tenere a bordo lo schema grafi co (v. § F8.2); lo stesso però deve accompagnare l’autorizzazione
                    quando l’ente proprietario della strada lo prescrive come sua parte integrante. In una tale ipotesi
                    la mancanza momentanea dello schema grafi co si ritiene sanzionata dallo stesso art. 10, c. 20,
                    che punisce la mancanza di autorizzazione a bordo.
                     Poiché lo schema dà una rappresentazione sommaria e non dettagliata dell’oggetto, ai fi ni dell’at-
                    tività di controllo durante la circolazione è rilevante soltanto che:
                    •  le dimensioni massime dell’oggetto trasportato non siano superiori a quelle riportate nello sche-
                      ma (sono invece ammesse dimensioni inferiori entro i limiti fi ssati dall’art. 14 regolamento CDS);
                    •  la massa gravante su ciascun asse non sia superiore a quella indicata nello schema: ciò signi-
                      fi ca non solo che si possono trasportare oggetti meno pesanti di quanto autorizzato, ma anche
                      che è possibile un diverso posizionamento del carico sul veicolo purché sia sempre rispettata
                      la suddetta condizione;
                    •  il baricentro del carico non superi l’altezza indicata nello schema.


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