Page 22 - Veicoli e trasporti eccezionali
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D         Prescrizioni per la circolazione dei trasporti
                    in condizioni di eccezionalità


              del veicolo (152).
                    Per strade statali e autostrade gestite direttamente dall’ANAS, le autorizza-
              zioni sono rilasciate solo in formato digitale (v. § F1.3) (153).

              D1.2  Rispetto della segnaletica stradale
                    L’effi cacia del provvedimento di autorizzazione è, in ogni caso, subordinata

              al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni risultanti dalla
              segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore localmente (154).
              D1.3  Circolazione nelle ore notturne
                    Il Codice e il regolamento non vietano la circolazione dei veicoli o dei trasporti
              eccezionali durante le ore notturne (155). La valutazione della possibilità di far cir-
              colare il veicolo o il trasporto eccezionale nelle ore notturne è perciò rimessa solo
              al prudente apprezzamento dell’ente proprietario della strada che può esercitare
              questa facoltà in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche del veicolo o del
              trasporto e di quelle del tratto di strada da percorrere (156).

                (152)  Ci si domanda se il documento tecnico (v. § F8.2) debba essere portato a bordo del veicolo ecce-
                   zionale (ovvero che eff ettua un trasporto eccezionale) e, in caso di mancanza, quali sanzioni siano
                   applicabili. La risposta a questo interrogativo non può essere direttamente rinvenuta nel Codice,
                   visto che, come si è detto, il documento tecnico di cui si parla non si sostituisce all’autorizzazione
                   per la circolazione né alla carta di circolazione / DU che, perciò, devono comunque trovarsi a bor-
                   do del veicolo (pena l’applicazione dell’art. 10, c. 20, per l’autorizzazione, dell’art. 180, c. 7, per la
                   carta di circolazione / DU). La necessità di avere al seguito il documento tecnico può essere tut-
                   tavia prevista dall’autorizzazione dell’ente proprietario della strada che, con indicazione espressa,
                   lo può richiedere come parte integrante della stessa, almeno nei casi in cui il documento contenga
                   particolari dati tecnici o precisazioni. In questo caso la mancanza del documento durante il viag-
                   gio può comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10, c. 20 (con intimazione a non
                   proseguire il viaggio se non dopo averlo esibito).
                (153)  Tale procedura è in vigore dal 15.11.2017.
                (154)  L’art. 16, c. 9, regolamento CDS stabilisce che “in ogni caso, l’effi  cacia del provvedimento di au-
                   torizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni ri-
                   sultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore”. Questa norma pone
                   alcuni dubbi interpretativi che hanno un notevole interesse dal punto di vista sanzionatorio. Infat-
                   ti, se interpretata in modo rigoroso porterebbe a concludere che, qualora sia accertata una qual-
                   siasi violazione a obblighi, limitazioni o divieti imposti dalla segnaletica stradale, l’autorizzazione
                   diventa ineffi cace, il che equivale a dire, sostanzialmente, che la circolazione è eff ettuata senza

                   autorizzazione con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, c. 18, CDS e con
                   l’obbligo, prima di riprendere il viaggio, di munirsi di nuova autorizzazione (che può essere rappre-
                   sentata anche dalla conferma della precedente da parte dell’ente proprietario che l’aveva rilascia-
                   ta quando tempi e validità lo consentono). Tali considerazioni devono essere comunque raccorda-
                   te con quelle esposte nella trattazione di sospensione e revoca dell’autorizzazione (v. § F4.2).
                   Sull’importanza che assume l’installazione e il rispetto della segnaletica stradale, soprattutto quel-
                   la specifi ca di limitazione alla massa dei veicoli ai sensi dell’art. 118 del regolamento, si richiama
                   la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15.6.2017 n. 293.
                (155)  In vigenza delle disposizioni del Codice abrogato del 1959, si riteneva che i veicoli o i trasporti ecce-
                   zionali, salvo casi di particolare urgenza o necessità specifi camente autorizzati, potessero circolare
                   solo di giorno (inteso dall’alba al tramonto). In tal senso la prassi era orientata nel negare l’autoriz-
                   zazione a circolare nelle ore notturne specialmente quando la circolazione poteva svolgersi senza
                   necessità di scorta. Il nuovo Codice non sembra invece porre alcuna aprioristica limitazione di que-
                   sto tipo anche se, come si è detto, impone l’obbligo di allontanare immediatamente il veicolo o il tra-
                   sporto eccezionale dalla sede stradale in caso di scarsa visibilità dovuta a nebbia o altre cause.
                (156)  Se nell’autorizzazione non sono presenti limitazioni di orario particolari, il transito può avvenire in
                   qualsiasi ora del giorno e della notte. Proprio dal contenuto dell’art. 16, c. 1, regolamento, si rica-
                   va indirettamente tale possibilità; infatti, secondo tale comma, il provvedimento di autorizzazione
                   “deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità,
                   sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale
                   e condotto alla più vicina area disponibile”.


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