Page 18 - Veicoli e trasporti eccezionali
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C Autorizzazione veicoli eccezionali e trasporti
in condizioni di eccezionalità
Naturalmente, come per qualsiasi carico sporgente posteriormente fuori sa-
goma, il pantografo a riposo deve essere segnalato con un pannello a strisce bian-
che e rosse (105).
Esempio di filobus multimodale con sporgenza posteriore
La sporgenza posteriore, ammessa senza limiti, può essere dovuta solo all’asta di presa di corrente in
posizione di riposo. In questa confi gurazione il veicolo, pur essendo eccezionale, non necessita di auto-
rizzazione per la circolazione.
C1.3 Semirimorchio con gruppo frigorifero anteriore
L’autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autoriz-
zato, sporgente anteriormente a sbalzo, purché il complesso non ecceda le dimen-
sioni stabilite dall’art. 61 CDS, può circolare senza limitazioni (106).
Per i veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci deperibili in regime
di temperatura controllata (ATP) è ammessa anche una tolleranza nella misura del-
la larghezza massima; pertanto, la larghezza eff ettiva di questi veicoli può eccedere
di fatto i 2,55 m e raggiungere i 2,60 m (escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili) senza che gli stessi siano considerati eccezionali e senza che la
diversa dimensione debba essere necessariamente annotata nella carta di circola-
zione / DU (nella quale può perciò essere anche riportato il valore nominale) (107).
Semirimorchio frigorifero con sporgenza anteriore a sbalzo (S)
Questo veicolo può circolare liberamente senza autorizzazione.
(105) In mancanza si applica la sanzione prevista dall’art. 164 CDS.
(106) Per come è formulata la norma (si fa infatti riferimento solo agli autoarticolati) non appare inve-
ce possibile che sugli autocarri il gruppo frigorifero sporga anteriormente a sbalzo, anche se non
sono superati i limiti previsti dall’art. 61 CDS, senza l’autorizzazione per circolare.
(107) V. circolare Ministero dei trasporti 14.2.1987, n. 30/87, e successivamente art. 61 CDS. Tuttavia,
come precisato dalla circolare Ministero dei trasporti 2.8.1989, n. 1342/4370, quando trattasi di
autoarticolato o di autotreno in cui la motrice (autocarro o trattore stradale) ha dimensioni inferiori
a 2,55 m, il superamento da parte del veicolo trainato di detto limite, pur non comportando l’ecce-
zionalità del complesso, impedisce l’abbinamento per tipo o per classe; in questo caso, il traino è
consentito solo da parte delle motrici la cui targa risulta specifi camente annotata sulla carta di cir-
colazione / DU del rimorchio o del semirimorchio (abbinamento per targa).
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